Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo il parere di compatibilità (TAR Puglia n. 103 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone un operato successivo della pubblica amministrazione integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la prima ricorre quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato. Il rilascio del parere positivo di compatibilità regionale rende improcedibile il ricorso avverso l’atto che si era limitato a dichiarare inammissibile e improcedibile l’istanza per carenze documentali, senza alcuna definitiva pronuncia negativa sulla pretesa sostanziale. L’assenza di un provvedimento finale reiettivo esclude la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il silenzio-assenso orizzontale ex art. 17-bis legge n. 241/1990 non si forma in mancanza dello schema di provvedimento e della documentazione prescritta. Le istanze di ostensione ex art. 116, comma 2, c.p.a. divengono irrilevanti ai fini del decidere.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale presenta al Comune di Torricella, nel settembre 2021 e poi nel febbraio 2022, istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro dialisi con otto posti, ex art. 5, comma 1.6.6, L.R. Puglia n. 9/2017. Il Comune trasmette ripetutamente richieste urgenti alla Regione per il parere di compatibilità ex art. 3, comma 3, lett. a), L.R. n. 9/2017. Dopo solleciti rimasti senza esito, la Regione adotta la nota del 29 settembre 2022 con cui dichiara l’istanza inammissibile e improcedibile per carenze documentali.

La società impugna quella nota davanti al TAR Puglia, deducendo la formazione del silenzio-assenso, la violazione del principio del tempus regit actum, il difetto di motivazione e l’omesso preavviso di rigetto. Propone poi motivi aggiunti avverso la delibera di Giunta regionale che ha comunicato il fabbisogno di posti per emodialisi nell’ambito dell’ASL di Taranto. Nel corso del giudizio, con decreto dirigenziale del dicembre 2023, la Regione esprime parere favorevole di compatibilità, e la ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il costante orientamento amministrativo — e in particolare Cons. Stato, Sez. V, n. 9683 del 2023 — secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse differisce dalla cessazione della materia del contendere. La seconda richiede un operato pubblico integralmente satisfattivo; la prima si configura, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento.

Il TAR rileva che il provvedimento impugnato non conteneva alcuna pronuncia definitiva, tanto meno negativa, sulla pretesa sostanziale: la Regione si era limitata a dichiarare improcedibile e inammissibile l’istanza per mancanza di allegati e dell’attestazione comunale. Né il procedimento era concluso, non essendo stato emesso alcun provvedimento finale dal Comune. Il sopravvenuto parere positivo ha quindi reso inutile ogni pronuncia di merito, anche con riferimento alla delibera sul fabbisogno.

Il Tribunale esclude la cessazione della materia del contendere, non risultando fondate le censure. Non si è formato alcun silenzio-assenso orizzontale, per assenza dello schema di provvedimento e della documentazione prescritta dall’art. 7 L.R. n. 9/2017. La nota è plurimotivata, il che neutralizza il dedotto vizio del tempus regit actum. Manca la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, non essendo stato emesso alcun provvedimento finale reiettivo e non potendo la Regione richiedere attestazioni di competenza comunale. Non si ravvisa sviamento nella determinazione del fabbisogno, emerso solo dopo la decadenza disposta in danno del centro precedentemente autorizzato.

Le istanze di ostensione ex art. 116, comma 2, c.p.a. sono dichiarate irrilevanti ai fini del decidere. Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; le spese sono compensate tra le parti costituite, in considerazione della complessità delle questioni e dell’originaria infondatezza dei motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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