Cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 13468 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento tardivo dell’Amministrazione, successivo alla notifica del titolo esecutivo e alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa principale. Il giudice dell’ottemperanza non può condannare l’Amministrazione al pagamento di interessi legali o rivalutazione monetaria in assenza di una statuizione — espressa o implicita — del giudicato che ne riconosca il diritto, dovendo l’esecuzione essere esattamente conforme al dictum della sentenza azionata. La domanda di condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è priva di oggetto quando l’Amministrazione abbia comunque provveduto all’adempimento, seppur tardivamente, atteso che la funzione compulsiva dell’astreinte presuppone un’obbligazione ancora ineseguita.

Il Fatto

La ricorrente agiva innanzi al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero al pagamento di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre spese di lite. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non adempiva nel termine di legge.

Solo in data successiva alla proposizione del ricorso in ottemperanza, l’Amministrazione attribuiva il beneficio economico mediante accredito della somma capitale, senza corrispondere interessi o penalità di mora. La ricorrente insisteva pertanto per la condanna al pagamento degli accessori e delle penalità, oltre che per la regolazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’accredito della somma di € 2.500,00, intervenuto in data 29 aprile 2026, ossia nelle more del giudizio, integrava l’adempimento integrale dell’obbligazione consacrata nel giudicato. Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa principale, venendo meno l’interesse della ricorrente a una pronuncia sul punto.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi legali, il Tribunale ha escluso che il giudice dell’ottemperanza possa ampliare il contenuto del giudicato. La sentenza azionata aveva condannato l’Amministrazione al solo importo nominale, senza alcuna statuizione su interessi o rivalutazione. In assenza di un titolo giudiziale che riconosca il diritto a tali accessori, l’esecuzione deve essere esattamente conforme al dispositivo, senza possibilità di introdurre obbligazioni ulteriori rispetto a quelle consacrate nel giudicato.

Parimenti respinta la domanda di condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte assolve una funzione compulsiva che presuppone un’obbligazione ancora ineseguita; una volta intervenuto l’adempimento, sebbene tardivo, tale funzione viene meno e la penalità risulta priva di oggetto.

Il Collegio ha infine regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l’adempimento era intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso e che l’Amministrazione si era costituita con atto di mera forma, senza svolgere difese né fornire chiarimenti sull’esecuzione. Le spese sono state liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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