L’amministrazione deve ottemperare alla sentenza del giudice ordinario sulla Carta del docente (TAR Lazio n. 13473 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto di un docente di ruolo, anche a tempo determinato, all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato, senza che in tale sede possano essere sindacati i presupposti della pretesa riconosciuta. In caso di ulteriore inerzia, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Una docente chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accolto il suo ricorso, accertando il diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’attribuzione del beneficio economico nominale di € 500,00 annui.
La sentenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, non era stata spontaneamente eseguita dall’amministrazione, la quale si costituiva in giudizio solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine all’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Il giudicato era formato e la sentenza era stata notificata nelle forme di legge, risultando decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con mod. dalla legge n. 30/1997, nel testo modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003. La competenza del giudice amministrativo è stata radicata ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., quale giudice dell’ottemperanza ai giudicati del giudice ordinario.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva fornito alcuna prova o indicazione circa la corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale per cui, in tema di adempimento, incombe al debitore l’onere di provare l’esatto adempimento (con riferimento a Cass. n. 13533/2001), il TAR ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente.
Il giudice ha quindi ribadito che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai coperti dal giudicato. L’accertamento contenuto nella sentenza di merito non poteva essere rivisitato dall’amministrazione, la quale era tenuta a dare piena e integrale esecuzione alla statuizione di condanna.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di ottemperare nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto su richiesta della ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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