L’inerzia nell’erogazione della Carta docente legittima il giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3621 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire la pronuncia, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, il quale deve accogliere la domanda e assegnare un termine per adempiere. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice può nominare fin d’ora un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere invece esclusa quando l’esiguità del debito la rende eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
Una docente, in servizio presso istituti scolastici, aveva adito il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025. Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione della ricorrente la somma di € 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione di quanto dovuto, la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiedeva l’esecuzione, la sentenza del Tribunale di Milano, risultava essere passato in giudicato e notificato all’Amministrazione in data anteriore alla proposizione del ricorso. Il Collegio ha, quindi, verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, quale lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore prima di procedere con l’esecuzione giudiziale.
Constata l’inerzia dell’Amministrazione, non avendo questa fornito prova dell’avvenuta esecuzione della sentenza, il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di erogare alla ricorrente l’importo complessivo di € 2.500,00 entro 90 giorni dalla notifica della sentenza di ottemperanza. In considerazione della perdurante inottemperanza, il TAR ha disposto fin d’ora la nomina del Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, decorso il termine assegnato all’Amministrazione, per provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 60 giorni.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Tribunale l’ha respinta, ritenendo che, nel caso di specie, l’esiguità del debito rendesse l’invocata penalità eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Collegio ha, infine, condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
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Nota della Redazione
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