Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta autorizzazione unica all’installazione di impianto radioelettrico (TAR Puglia n. 709 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo che soddisfi integralmente la pretesa azionata, quale il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di un impianto radioelettrico, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. La declaratoria di cessazione presuppone l’accertamento, da parte del Collegio, dell’avvenuta satisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, con conseguente esaurimento della funzione giurisdizionale di tutela avverso l’inerzia amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato, in data 02.02.2023, tramite lo sportello SUAP del Comune di Brindisi, istanza per l’installazione di un impianto radioelettrico a larga banda, con potenza massima in singola antenna non superiore a 10 W e superficie radiante non superiore a 0,5 mq, da realizzare nel territorio comunale. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, la società aveva proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm., chiedendo in via principale l’accertamento della formazione del silenzio assenso e, in via subordinata, la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia con condanna alla adozione del provvedimento conclusivo e nomina di un commissario ad acta.
Il Comune di Brindisi non si costituiva in giudizio. Nelle more del processo, la società ricorrente depositava in data 09.03.2026 il provvedimento di autorizzazione unica, emesso con decreto n. 9 del 26.02.2026.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la documentazione prodotta dalla ricorrente, ossia l’autorizzazione unica anelata, risultava idonea a determinare la definizione del giudizio. L’emanazione del provvedimento favorevole, successivo alla proposizione del ricorso, ha comportato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità ulteriore da conseguire attraverso la pronuncia giurisdizionale. Tale istituto postula, infatti, il venir meno dell’interesse alla decisione per effetto di un fatto sopravvenuto che realizzi l’interesse sostanziale del ricorrente.
Il Collegio ha, infine, disposto il nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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