Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse anche a fronte di pagamento non verificabile (TAR Puglia n. 710 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando la parte ricorrente dichiari espressamente che il pagamento del dovuto è medio tempore avvenuto, anche se l’Amministrazione non abbia fornito in giudizio la piena dimostrazione dell’integrale soddisfazione della pretesa. La dichiarazione della parte, valorizzata dal giudice, fa venire meno l’interesse a una statuizione di merito, senza che possa configurarsi una cessazione della materia del contendere, la quale postula la prova oggettiva dell’avvenuto adempimento. In tali evenienze, la definizione del giudizio secondo la modalità dell’improcedibilità giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, attesa l’impossibilità per il Collegio di verificare l’intervenuto pagamento in un momento successivo all’introduzione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente l’importo di € 500,00 per ogni anno scolastico, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo determinato. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al dictum giudiziale, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Il Ministero si è costituito in giudizio, depositando documentazione. Nelle more del giudizio, con nota depositata in prossimità dell’udienza camerale, la stessa ricorrente ha rappresentato che l’accredito del bonus era medio tempore avvenuto, nel mese di dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente distinto l’istituto della cessazione della materia del contendere da quello della improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La prima postula la piena dimostrazione in atti dell’intervenuto pagamento e dell’integrale soddisfazione della pretesa, prova che nel caso di specie non è stata fornita dall’Amministrazione resistente.
Non potendo pertanto fare applicazione dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio ha tuttavia valorizzato la dichiarazione resa dalla parte ricorrente, la quale ha espressamente rappresentato che l’accredito del bonus era avvenuto prima della decisione. Tale circostanza, sebbene non suffragata da riscontri documentali, è stata ritenuta idonea a far ritenere evidentemente venuto meno l’interesse dell’istante a ottenere una statuizione di merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, in ragione della particolare modalità di definizione del contenzioso e dell’effettiva impossibilità di verificare quanto rappresentato dalla ricorrente, con particolare riferimento all’intervenuto pagamento del dovuto in un momento successivo all’introduzione del giudizio.
Nota della Redazione
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