Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per accesso agli atti (TAR Puglia n. 708 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, comporta la doverosa presa d’atto da parte del giudice amministrativo, il quale — non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire — dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Tale pronuncia prescinde dall’esame del merito della domanda e non può essere evitata dal giudice, essendo espressione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio-diniego opposto dal Comune di Gallipoli su un’istanza di accesso agli atti, formulata a mezzo PEC, chiedendo l’accertamento del diritto a estrarre copia della documentazione richiesta e il contestuale ordine di esibizione alla parte resistente. Il Comune si era costituito in giudizio, mentre le società controinteressate non avevano svolto attività processuale.

Nelle more del giudizio, la società ricorrente depositava una nota con la quale dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La causa veniva trattenuta in decisione all’esito dell’udienza camerale.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse proveniente dalla parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio.

Tale dichiarazione provoca una doverosa ed obbligata presa d’atto da parte del giudice, il quale non dispone del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In conformità alla dichiarazione resa, il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il precedente del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 120/2023 e alla sentenza n. 7816/2022.

Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda e l’espressa richiesta della parte ricorrente hanno giustificato la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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