Cessazione della materia del contendere per il ripiano dei dispositivi medici 2015-2018 (TAR Lazio n. 4607 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, come convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici gravanti sulle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione al TAR Lazio, da parte della Regione o Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento. In tale evenienza le spese di lite possono essere compensate, attesa la complessità delle questioni giuridiche sottese.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano del superamento del tetto e il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, con cui era stato approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano per gli stessi anni, con indicazione degli importi dovuti ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.

In pendenza del giudizio, è entrata in vigore la disciplina di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, che ha previsto un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di ripiano per le aziende fornitrici di dispositivi medici, subordinato al versamento di una quota ridotta del 25% degli importi già indicati nei provvedimenti regionali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente, con memoria del 15 gennaio 2026, ha documentato di aver provveduto al pagamento della quota del 25% degli importi richiesti a titolo di ripiano, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Regione Friuli Venezia Giulia, con successiva memoria del 27 gennaio 2026, ha confermato l’avvenuto pagamento da parte dell’azienda.

Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In particolare, ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, la pronuncia può essere emessa solo a seguito della comunicazione al TAR Lazio, da parte della Regione o Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta. Tale comunicazione è funzionale a garantire al giudice la certezza dell’assolvimento dell’obbligazione e a consentire l’emissione di una pronuncia di rito che chiuda il giudizio.

Nel caso di specie, la Regione ha confermato l’avvenuto pagamento, sicché la condizione richiesta dalla norma è stata soddisfatta. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla decisione, che giustificava un bilanciamento degli interessi delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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