Riscontro obbligatorio alla richiesta di convocazione del lavoratore straniero (TAR Emilia-Romagna n. 210 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una istanza specifica e circostanziata, l’Amministrazione è sempre tenuta a dare un riscontro espresso, positivo o negativo, anche quando la domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, dovendosi ritenere attenuato solo l’onere motivazionale. Il silenzio-inadempimento è ravvisabile non solo quando l’obbligo di provvedere sia espressamente previsto da una norma, ma anche quando esso sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa. La presentazione di un’istanza volta alla convocazione per la formalizzazione del rapporto di lavoro, conseguente al rilascio del nulla osta, integra gli estremi di una richiesta che l’Amministrazione ha il dovere di concludere con un provvedimento espresso, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento. L’obbligo di riscontro è tanto più stringente quando l’istante sia un cittadino straniero, la cui posizione giuridica è caratterizzata da situazioni di difficoltà e dal rischio di espulsione in assenza di un regolare titolo di soggiorno.
Il Fatto
A seguito del rilascio del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, gli istanti, cittadini stranieri, erano entrati in Italia con regolare visto. Il datore di lavoro, tuttavia, si era reso irreperibile, impedendo la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno. Dopo un primo sollecito e la comunicazione della cessazione dell’associazione del datore di lavoro, il difensore degli istanti aveva presentato allo Sportello Unico una istanza, datata 21 luglio 2025, con cui chiedeva la convocazione dei lavoratori per la regolarizzazione della loro posizione, seguita da una diffida ad adempiere. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione su tale richiesta, gli istanti avevano proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente, affermando che una richiesta specifica e circostanziata, come quella di cui si discute, impone all’Amministrazione un obbligo di riscontro espresso, sia esso positivo o negativo. Tale obbligo discende dal principio del clare loqui che deve caratterizzare il rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini, specialmente quando questi siano stranieri e versino in situazione di difficoltà.
Richiamando l’art. 2 della legge n. 241/1990, il Tribunale ha precisato che neppure la presentazione di un’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l’Amministrazione dall’obbligo di fornire un riscontro espresso, sia pure in forma semplificata. In tali ipotesi, infatti, è solo l’onere motivazionale ad essere attenuato, non venendo meno il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento.
La giurisprudenza amministrativa consolidata, citata nella sentenza, ha osservato che il silenzio-inadempimento è configurabile non solo quando l’obbligo di provvedere sia espressamente contemplato da una norma, ma anche quando esso sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa o da ragioni di giustizia ed equità. Nella specie, la puntuale richiesta di convocazione avanzata dagli istanti rendeva doveroso un riscontro da parte dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo e ordinando alla Prefettura di concludere il procedimento conseguente all’istanza del 21 luglio 2025 con un provvedimento motivato espresso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha infine compensato integralmente le spese di lite, considerata la particolarità della controversia, e ha dichiarato che, allo stato, non era necessario procedere alla nomina di un commissario ad acta, pur se tale nomina sarebbe stata disposta su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento.
Nota della Redazione
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