Improcedibilità per sopravvenuto interesse con pagamento parziale dispositivi medici (TAR Lazio n. 4605 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, stabilisce che gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude alle aziende fornitrici ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione del provvedimento regionale di accertamento del pagamento; in mancanza, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, potendosi desumere dalla dichiarazione dell’avvenuto versamento la carenza di interesse alla decisione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e di adozione delle linee guida per il ripiano, l’accordo CSR n. 181/2019 e la determinazione della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 2022, che ne aveva individuato la quota di ripiano dovuta.
In pendenza di giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha ridotto al 25% l’importo dovuto dalle aziende fornitrici, consentendo l’estinzione dell’obbligazione mediante versamento entro trenta giorni. La società ha quindi provveduto al pagamento della quota ridotta e, con memoria del gennaio 2026, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che la disciplina sopravvenuta subordina la pronuncia di cessazione della materia del contendere a una condizione procedimentale: la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione interessata, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento. Tale comunicazione deve intervenire all’esito dell’accertamento regionale e non oltre il 31 dicembre 2025.
Nel caso di specie, la società ha dichiarato di aver effettuato il pagamento, ma la Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio, non ha fornito la prevista conferma. Il Tribunale ha pertanto escluso che ricorrano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché la norma richiede un accertamento formale dell’amministrazione.
Cionondimeno, il Collegio ha desunto dalla dichiarazione di avvenuto pagamento la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito: l’azienda, avendo adempiuto all’obbligazione nella misura ridotta prevista dalla norma, non ha più alcun interesse concreto all’annullamento degli atti impugnati, essendo venuto meno l’effetto lesivo degli stessi nei suoi confronti.
La conseguenza processuale è stata la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite, giustificata dalla complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla decisione. La sentenza affronta così il rapporto tra la disciplina transitoria del ripiano e le sorti dei giudizi pendenti, distinguendo tra l’ipotesi dell’accertamento regionale formale (che conduce alla cessazione della materia del contendere) e quella della mera dichiarazione del privato (che determina l’improcedibilità per carenza di interesse).
Nota della Redazione
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