Cessazione della materia e difetto di giurisdizione sul TFS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 558 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’ente gestore e pagatore, con corresponsione degli arretrati, determina la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa. Il Comune di appartenenza, già datore di lavoro del dipendente pubblico in quiescenza, è estraneo al giudizio per difetto di legittimazione passiva, spettando all’INPS la qualità di ente gestore e pagatore. La giurisdizione del giudice contabile, esclusiva in materia di controversie funzionali alla pensione, non si estende alle domande relative al trattamento di fine servizio, che appartengono alla cognizione del giudice ordinario quale giudice del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un Comune dall’8.4.1980 al 30.6.2016 e in quiescenza dal 30.6.2016, lamentava il mancato adeguamento del proprio trattamento pensionistico agli incrementi stipendiali introdotti dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018 per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2018. Non avendo ottenuto quanto riteneva di spettanza, adiva il giudice contabile dopo la declinatoria di giurisdizione del Giudice ordinario.
Chiedeva l’accertamento del diritto all’applicazione del CCNL e la condanna delle Amministrazioni convenute alla riliquidazione della pensione, previo versamento dei contributi anche figurativi, oltre allo scaglionamento del TFS dal 30.6.2016, con rivalutazione e interessi. In via subordinata domandava il risarcimento del danno per omissione contributiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha estromesso dal giudizio il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva, riconoscendo la sola legittimazione dell’INPS quale ente gestore e pagatore delle pensioni dei dipendenti pubblici, con riferimento al preteso ricalcolo del rateo pensionistico oggetto di contenzioso.
Nel merito, dalla documentazione in atti emerge la riliquidazione del trattamento pensionistico a cura dell’INPS, con corresponsione degli arretrati di spettanza e conseguente integrale soddisfazione della pretesa azionata. In particolare, in data successiva al deposito dell’originario ricorso innanzi al Tribunale, nella prima metà del 2020, l’INPS ha inserito sulla posizione contributiva del ricorrente i contributi maturati sugli arretrati spettanti in base al nuovo CCNL, previo versamento e invio da parte del Comune di nuova certificazione modello PA04, ricostruendo la pensione.
Gli arretrati sono stati pagati con il cedolino di pensione di settembre 2020, circostanza attestata nella relazione amministrativa del funzionario INPS e comprovata dalla determina di riliquidazione e dal cedolino stesso. Su tale domanda sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto al TFS, la Corte richiama Sezioni Unite n. 11849/2016, che nel tracciare i confini della cognizione del giudice contabile ne ha affermato la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie funzionali alla pensione — riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate — escludendo invece le controversie concernenti il trattamento di fine rapporto quale che sia la sua declinazione.
Trattandosi di dipendente comunale in quiescenza, appartenente al pubblico impiego privatizzato, lo scrutinio sul TFS appartiene al Giudice ordinario. La Corte ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione in favore di quest’ultimo e compensato le spese di lite, in ragione della riliquidazione intervenuta in tempi non irragionevoli e della natura in rito della declaratoria sulla domanda relativa al TFS.
Nota della Redazione
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