Improcedibilità dell’appello contabile per doppia mancata comparizione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 26 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196 c.g.c., se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla doppia mancata comparizione, restando irrilevante l’esame dei motivi di gravame. Le spese del grado possono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Il Fatto

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con sentenza n. 111/2023, aveva accolto la domanda di una dirigente scolastica, collocata in quiescenza, riconoscendole il diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo, nella base pensionabile, dei benefici contrattuali previsti dal CCNL area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, in ragione degli artt. 39 e 40 del contratto collettivo.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l’INPS, deducendo un unico motivo di gravame incentrato sulla violazione degli artt. 39, comma 4, e 40, comma 3, del CCNL e dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. L’Istituto ha sostenuto che gli aumenti stipendiali si applicherebbero esclusivamente al personale in servizio attivo al momento della loro decorrenza, senza possibilità di interpretazione estensiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato un dato processuale assorbente. All’udienza del 3 luglio 2025 l’appellante non aveva comprovato la notifica alle controparti del decreto presidenziale di fissazione, le appellate non erano costituite e l’INPS non era comparso. Il Collegio aveva quindi disposto, in applicazione dell’art. 196 c.g.c., il rinvio all’udienza del 15 gennaio 2026, con avvertenza che, in caso di seconda mancata comparizione, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile, onerando l’INPS di notificare l’ordinanza alle parti convenute entro trenta giorni.

L’ordinanza era stata comunicata dalla segreteria all’Istituto, che tuttavia non ha notificato il decreto di fissazione alla parte appellata. All’udienza odierna l’INPS non è comparso neppure, e le appellate non si sono costituite.

Il Collegio ha dunque constatato il verificarsi della fattispecie prevista dall’art. 196 c.g.c., che impone la declaratoria di improcedibilità quando l’appellante non compaia a due udienze consecutive. La norma opera anche d’ufficio, senza necessità di istanza di parte. La doppia assenza dell’appellante ha così determinato la definizione del giudizio in rito, senza esame dei motivi nel merito.

Sul governo delle spese, la Sezione ha disposto la compensazione integrale di quelle del grado, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, con successivo deposito in segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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