Invalidità al 75% e contribuzione figurativa: decisivo l’accertamento medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 556 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, il riconoscimento del beneficio presuppone l’accertamento di uno stato di invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 75%, da verificarsi con riferimento all’epoca della domanda amministrativa. Il giudice contabile, ove il parere dell’UML presso il Ministero della Salute risulti privo di vizi logici e sorretto da esauriente e congrua motivazione, può fondare su di esso il proprio convincimento, anche in senso difforme dalle risultanze della CML. In difetto del requisito sanitario, la domanda di maggiorazione contributiva va respinta, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, impiegato comunale, presentava in data 9.1.2020 domanda alla competente Commissione medica dell’INPS per l’attribuzione dello stato di invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 75%. Scopo della richiesta era il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, che consente due mesi di contribuzione utile per ciascun anno di attività lavorativa svolta in costanza di invalidità pari o superiore alla soglia indicata.
All’esito della visita del 27.1.2020, il ricorrente era riconosciuto invalido nella misura del 67%. Ritenendo tale accertamento infondato, adiva la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento di un’invalidità almeno pari al 75%. L’INPS si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di specifica domanda amministrativa telematica e, nel merito, l’infondatezza per insussistenza del requisito sanitario.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’accertamento del grado di invalidità civile alla data della domanda amministrativa (9.1.2020), quale presupposto per il riconoscimento della maggiorazione contributiva. Il Giudice unico ha disposto apposita istruttoria con ordinanza n. 156/2022, demandando all’UML presso il Ministero della Salute un motivato parere sui quesiti relativi alle patologie lamentate.
Il parere medico-legale, pervenuto il 16.5.2024, ha ricostruito la vicenda clinica: il ricorrente, già invalido al 67%, presentava domanda di aggravamento. Il quadro era caratterizzato da esiti di ictus ischemico con deficit neurologico dell’emisoma destro, ipertensione arteriosa e disturbo ansioso-depressivo reattivo. Applicando i criteri del d.m. 5.2.1992, l’organo peritale ha valutato analiticamente le singole menomazioni, giungendo a una valutazione complessiva di poco inferiore al 60% secondo i criteri applicativi del decreto ministeriale.
La Corte ha ritenuto le valutazioni dell’UML pienamente condivisibili, in quanto prive di vizi logici e supportate da esauriente e congrua motivazione. Nessun elemento idoneo a un diverso convincimento è stato desunto dalle deduzioni difensive, che non hanno confutato le considerazioni mediche e gli esiti dell’accertamento tecnico.
In difetto delle condizioni sanitarie per il riconoscimento di uno stato di invalidità pari o superiore al 75%, il Giudice unico ha respinto la domanda. Le spese di lite, liquidate in euro 400,00, sono state poste a carico della parte soccombente secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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