Cessione d’azienda in frode al fisco: presunzione e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 19817 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dei tributi, l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 introduce misure antielusive a tutela dei crediti erariali, configurando la responsabilità solidale del cessionario d’azienda per i debiti del cedente. Nell’ipotesi di cessione conforme a legge la responsabilità è sussidiaria, con beneficium excussionis, e limitata nel quantum e nell’oggetto; nella cessione in frode al fisco la responsabilità è paritaria e illimitata, salva la prova contraria del contribuente. La presunzione legale relativa di frode opera quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. È onere dell’Amministrazione finanziaria provare, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che la cessione sia stata attuata in frode alla legge.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a due società cessionarie un avviso di accertamento con cui, in forza della responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, veniva richiesto il pagamento di imposte, sanzioni e interessi per oltre 325.000 euro, in relazione a un debito tributario accertato in capo alla società cedente, a sua volta fallita.
Le cessionarie impugnavano l’atto eccependo che non si era trattato di cessione di ramo d’azienda ma di cessione di beni privi di autonoma organizzazione, e che mancava qualsiasi intento fraudolento. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello delle società, dichiarando non dovute le imposte. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina due fattispecie: la cessione conforme a legge, con responsabilità sussidiaria e limitata, e la cessione in frode al fisco, con responsabilità paritaria e illimitata. Il comma 5 introduce una presunzione legale relativa di frode quando il trasferimento avvenga entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
Nel caso concreto, la Corte rileva che le cessioni erano state effettuate dopo l’inizio delle operazioni di verifica e a distanza di meno di sei mesi dalla notifica del processo verbale di constatazione contenente la contestazione di fattispecie penalmente rilevanti. Operava dunque la presunzione legale di cessione in frode, con onere di prova contraria a carico del contribuente.
La Commissione tributaria regionale, tuttavia, aveva valorizzato un unico elemento indiziario — il pagamento del prezzo — privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Tale elemento, osserva la Corte, è di per sé inidoneo a dimostrare la conformità a legge della cessione. Sussiste pertanto l’error in iudicando denunciato.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la sentenza di appello presentava una motivazione solo apparente, con un generico richiamo a un prospetto contabile non accompagnato dalla specificazione dei dati rilevanti. Richiamando le Sezioni Unite n. 16159 del 2018, la Corte ribadisce che la motivazione è nulla quando non rende percepibile il fondamento della decisione.
Sul terzo motivo, infine, la Corte richiama il principio secondo cui l’inottemperanza al questionario ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 comporta l’inutilizzabilità dei documenti richiesti, rilevabile d’ufficio. La Commissione regionale aveva omesso di considerare la responsabilità solidale del cessionario e la peculiare disciplina della cessione frodatoria. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata.
Nota della Redazione
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