Rendita catastale degli impianti eolici: la stima diretta esclude solo le componenti funzionali al processo produttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 3076 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima) La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, censibili nei gruppi D ed E, avviene tramite stima diretta, effettuata con procedimento diretto o indiretto. L’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015, nel ridefinire l’oggetto della stima, ha stabilito che la stessa deve basarsi sul suolo, sulle costruzioni e sugli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Tale disciplina non ha natura impositiva e non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’articolo 1, comma 24, della legge n. 190/2014, che attribuisce valore normativo, sia pure transitoriamente, alle istruzioni tecnico-estimative della circolare n. 6/T del 30 novembre 2012. Ne consegue che, per i parchi eolici, escluso il valore della “torre”, la stima diretta con approccio di costo deve concentrarsi sul valore cumulativo dei beni residui, quali suolo, fondazioni, piazzola e cabina, sul quale computare spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo nei limiti del cosiddetto “minimo costituzionale”, ovvero per mancanza assoluta, apparenza, contraddittorietà o perplessità. Il motivo di ricorso che deduca la violazione dell’articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. non può sollecitare una rivalutazione dell’accertamento fattuale del giudice di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, incorporante la società proprietaria di un parco eolico, aveva impugnato l’avviso di classamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale proposta, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015, che ha escluso dal valore del fondo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, accogliendo parzialmente l’appello dell’Amministrazione finanziaria, aveva escluso dalla rendita catastale unicamente il valore della “torre” dell’aerogeneratore, ritenendo corretta la determinazione operata dall’Ufficio per le altre componenti considerate. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per vizio di motivazione, richiamando i consolidati principi in materia di sindacato di legittimità sulla motivazione. Dopo la riforma dell’articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. disposta dal decreto legge n. 83/2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni dell’accoglimento parziale, rendendo percepibile il fondamento della decisione, sicché il motivo è stato ritenuto infondato.
Con riferimento al secondo motivo, concernente la violazione dell’articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 in tema di onere della prova, la Corte ha precisato che la corte territoriale, nel rimarcare la genericità delle controdeduzioni della società, non ha inteso evocare un onere probatorio su di essa incombente, ma ha semplicemente evidenziato come l’impianto difensivo non fosse idoneo a confutare il convincimento circa la correttezza del calcolo effettuato dall’Amministrazione. La Corte ha altresì ribadito che il ricorrente, deducendo una violazione di legge, non può sollecitare una rivalutazione dell’accertamento fattuale del giudice di merito, poiché ciò determinerebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di giudizio.
Il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015 per aver il giudice di merito considerato elementi estranei al dettato normativo, è stato dichiarato inammissibile per violazione dei principi di specificità ed autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato sulla base di quali elementi la corte territoriale sarebbe dovuta pervenire a diverse conclusioni. La Corte ha chiarito che l’onere di specificità impone al ricorrente di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare al giudice di legittimità una ricerca esplorativa ufficiosa.
La Corte ha quindi ricostruito il quadro normativo in materia di classamento degli immobili a destinazione speciale, evidenziando come la circolare n. 6/T del 2012, elevata a rango normativo dalla legge n. 190/2014, abbia recepito il dettato degli articoli 27 e 28 del d.P.R. n. 1142/1949. L’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015 non ha comportato l’abrogazione di tale sistema, ma si è limitata a ridefinire l’oggetto della stima, escludendo le componenti funzionali al processo produttivo. Per gli impianti eolici, escluso il valore della “torre”, la stima deve concentrarsi sul valore di suolo, fondazioni, piazzola e cabina, con applicazione dell’approccio di costo secondo l’allegato II alla circolare, che include profitto dell’imprenditore ed oneri finanziari.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese prenotate a debito, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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La Cassazione chiarisce che, in sede di rinvio, il giudice è vincolato solo al principio di diritto enunciato, ma può esaminare eccezioni rimaste assorbite. Il travisamento della consulenza tecnica su un punto controverso è inammissibile e va fatto valere con la revocazione.
La Cassazione censura la motivazione perplessa del giudice di merito che ha applicato l’esimente delle circostanze eccezionali, omettendo di verificare l’effettiva adozione di misure idonee da parte del vettore aereo.
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 non trova applicazione con riferimento all’IRAP, atteso che le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.
È illegittimo l’avviso di accertamento la cui motivazione per relationem, realizzata mediante un generico rinvio ad atti o verifiche, non specifichi quali siano in concreto le attività istruttorie svolte, risultando carente l’oggetto stesso della relatio e lesivo del diritto di difesa del contribuente.
La Cassazione ribadisce che, in tema di detrazioni per interventi edilizi, l’onere di provare l’effettivo sostenimento dei costi grava sul contribuente e la dichiarazione del venditore non è idonea se questi non è anche il costruttore.
In caso di accertamento analitico-induttivo basato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente ha diritto alla deduzione forfettaria dei costi presuntivamente sostenuti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023.