Classamento catastale in A/8 e motivazione dell’avviso DOCFA (Cass. civ. Sez. V n. 9413 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso di classamento catastale, adottato all’esito della procedura DOCFA, è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico del bene, fondata su elementi di fatto già noti al contribuente. L’obbligo motivazionale si espande solo se l’Ufficio compie una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, dovendo in tal caso esplicitare le differenze tra quanto dichiarato nel DOCFA e quanto accertato. Nel processo tributario le perizie stragiudiziali di parte costituiscono prove atipiche liberamente valutabili; il giudice di merito che ometta di esaminarle incorre in vizio motivazionale. In ipotesi di cause scindibili, il ricorso per cassazione notificato solo ad alcune parti determina il passaggio in giudicato nei confronti delle altre.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado. Oggetto del contendere è il classamento in categoria A/8 di unità immobiliari site nel Comune di Firenze, determinate dall’Ufficio con avvisi di accertamento a seguito di procedura DOCFA.

Il giudice di secondo grado aveva confermato il classamento per tutte le unità, salvo la quinta, originata da frazionamento, per la quale aveva ritenuto corretto il classamento rivendicato dalla parte contribuente. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo di ricorso principale, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo secondo cui gli obblighi di motivazione dell’atto di classamento sono inadeguati solo a fronte di una immutazione della proposta formulata con la dichiarazione di accatastamento, immutazione che rileva qualora incentrata sugli elementi di fatto della proposta.

Nel caso concreto, i fatti posti a fondamento dell’avviso coincidono con quelli indicati dal contribuente nella proposta DOCFA. La richiesta di modifica della categoria è stata respinta sulla base dei dati forniti dalla parte, in ragione di una valutazione tecnica su tipologia costruttiva, caratteristiche dimensionali, finiture e impianti fissi. Non è stato dedotto che l’atto si sia basato su elementi di fatto differenti. La struttura e la dimensione dell’unità immobiliare non sono in contestazione, né lo è la consistenza dell’immobile, già oggetto di altra procedura DOCFA.

Il giudice di merito ha quindi correttamente ritenuto che l’obbligo motivazionale fosse assolto con l’indicazione dei dati catastali, dell’ubicazione e del classamento proposto. Non è preclusa all’Amministrazione la possibilità di controdedurre in sede processuale per difendere una motivazione adeguata ab origine, con la prospettazione di argomenti ulteriori.

È invece fondato il terzo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. La Commissione tributaria regionale ha confermato il classamento in A/8 senza un’adeguata disamina degli elementi offerti dal contribuente, limitandosi a una motivazione sommaria. Ha omesso di considerare le deduzioni contrarie illustrate con perizia di parte, riguardanti l’ingresso comune, la via di accesso, l’esigua metratura, l’assenza di giardini e di finiture superiori all’ordinario.

Le perizie stragiudiziali costituiscono prove atipiche liberamente valutabili. Il giudice di merito ha omesso il necessario bilanciamento dei dati probatori, non operando la tipica valutazione di concludenza delle fonti di prova rispetto ai fatti costitutivi della pretesa tributaria.

Il ricorso incidentale dell’Agenzia è inammissibile. La quinta unità frazionata era di proprietà esclusiva di altra parte. In base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non sussiste obbligo di integrare il contraddittorio, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. Il ricorso incidentale è stato notificato solo al ricorrente principale, estraneo alla pronuncia: ne deriva il passaggio in giudicato nei confronti della parte non destinataria. La causa è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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