Cessione d’azienda anche se inattiva o cessata (Cass. civ. Sez. V n. 137 del 05.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessione d’azienda è configurabile anche quando l’impresa non sia attualmente in esercizio, essendo sufficiente che il complesso di beni organizzati conservi l’attitudine ad essere utilizzato per l’attività imprenditoriale. L’art. 2555 cod. civ. non subordina il trasferimento all’attualità della gestione, né richiede la presenza di avviamento, crediti o debiti. L’assenza di tali voci è di regola conseguenza della temporanea inattività o della cessazione dell’azienda, vicende che non impediscono al contratto di avere ad oggetto il plesso produttivo. L’art. 67 TUIR va quindi applicato ogni volta che il complesso mantenga la propria destinazione imprenditoriale, non essendo stato disgregato.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione redditi diversi non dichiarati conseguenti alla cessione di un’azienda, che i contribuenti avevano inquadrato, in parte, come compravendita immobiliare e, quanto alle sole attrezzature, come pertinenze di un’attività di campeggio. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente la domanda, annullando l’atto impositivo per la parte riferibile alle attrezzature; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado.
La Cassazione, con una prima pronuncia, aveva annullato con rinvio la sentenza d’appello per motivazione contraddittoria. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva nuovamente escluso la natura di cessione d’azienda, valorizzando l’assenza di avviamento, crediti, debiti e capitale, nonché la dismissione dell’attività e la restituzione della licenza al comune. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2555 cod. civ. e dell’art. 67 TUIR.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto le eccezioni di difetto di specificità del ricorso, rilevando che è sufficiente la sintetica indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti, senza necessità di pedissequa trascrizione. Ha altresì escluso che il motivo mirasse a una revisione del fatto: la critica attiene piuttosto a una scorretta sussunzione di fatti pacifici e accertati nella fattispecie normativa.
Nel merito, la pronuncia di rinvio si fondava sul principio per cui non sarebbe configurabile una cessione d’azienda non attualmente in esercizio. La Corte ha ritenuto tale assunto erroneo. L’azienda, quale complesso di beni organizzato e legato all’impresa da un rapporto di strumentalità, rileva soprattutto nelle vicende circolatorie e non richiede che la gestione sia in atto al momento del trasferimento.
Gli elementi probatori già acquisiti indicavano la sussistenza di un complesso produttivo: l’atto notarile qualificava i beni come inerenti all’attività di campeggio; terreni e attrezzature, in origine pertinenti a un’azienda agricola, erano stati destinati a campeggio e strutture ricettive connesse. Si trattava, dunque, non di un apparato a generica vocazione produttiva, ma di un’unità operativa esprimente un programma imprenditoriale già sviluppatosi e contemplato dalle stesse parti dell’atto.
Quanto all’assenza di avviamento, crediti e debiti, valorizzata dalla CTR, la Corte l’ha qualificata come mera conseguenza della temporanea inattività o della cessazione dell’azienda. Tali vicende non impediscono al contratto di avere ad oggetto il trasferimento del plesso produttivo. Per la possibilità di cessione di azienda inattiva il testo richiama Cass. 4700/2003; per l’azienda cessata, questa resta trasferibile finché il complesso non sia disgregato o non perda l’attitudine a essere utilizzato per l’esercizio dell’attività.
La sentenza è stata perciò cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché riesamini gli elementi che qualificano i beni come organizzati in una futura, cessata o inattiva impresa, verificando in particolare il significato dell’avvenuta cessione di tutti i beni a un unico soggetto, che ne ha proseguito o ripreso la destinazione imprenditoriale.
Nota della Redazione
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