Rendimento PIA ENEL tassato al 12,5% solo se da investimento sul mercato (Cass. civ. Sez. V n. 136 del 05.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza integrativa aziendale, la tassazione separata con l’aliquota del 12,50% prevista dall’art. 6 della legge n. 482/1985 si applica alle sole somme che costituiscano rendimento derivante dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato da parte del fondo. Non integrano tale nozione gli importi determinati mediante riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, né la mera differenza algebrica tra capitale accantonato e somma erogata. L’onere di allegare e provare la derivazione del rendimento dalla gestione sul mercato grava sul contribuente, attore sostanziale della pretesa di rimborso.
Il Fatto
Un dirigente di un’azienda industriale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, riceveva dal datore un’indennità per previdenza integrativa aziendale, sulla quale veniva operata la ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota applicata all’indennità di fine rapporto. Il contribuente riteneva applicabile l’aliquota agevolata del 12,50% e chiedeva il rimborso della differenza; formatosi il silenzio-rifiuto, impugnava il provvedimento davanti alla giustizia tributaria.
Dopo un primo grado favorevole al contribuente e una sentenza d’appello confermativa, la Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e rinviava. Seguivano ulteriori gradi e un secondo rinvio, definito dalla Commissione tributaria regionale con l’accoglimento della domanda di rimborso. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva nuovo ricorso per cassazione, affidato a due motivi trattati congiuntamente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite avanzata dalle controricorrenti: l’istanza costituisce mera sollecitazione di un potere discrezionale, che non impone né uno specifico esame né un rigetto motivato, tanto più a fronte di un orientamento consolidato sulla questione controversa.
Nel merito, i due motivi sono fondati. Il principio di diritto impartito con l’ordinanza di rinvio coincide con quello affermato dalle Sezioni Unite n. 13642 del 2011: alle somme rivenienti dalla liquidazione del rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, intendendosi per rendimento il risultato netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato. La giurisprudenza successiva ha precisato che le somme agevolabili derivano dall’effettivo investimento del capitale, e non da riserve matematiche o da sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione posti a garanzia delle prestazioni concordate.
Il fondo interno di previdenza integrativa, quale struttura con accantonamento a bilancio, non ha potuto svolgere attività di investimento sui mercati finanziari: in esso l’importo spettante al dirigente era predeterminato in base al rapporto tra ultima retribuzione e pensione, e il rendimento si riduce alla differenza tra quanto affluito nel fondo e quanto erogato in concreto. La Corte richiama sul punto numerosi arresti conformi, ribadendo la continuità dell’orientamento prevalente.
Il requisito della derivazione del rendimento dalla gestione sul mercato non presuppone investimenti indirizzati verso i soli prodotti del mercato finanziario, ma comprende quelli diretti verso altri tipi di mercato. Non può però identificarsi con la redditività pro quota ottenuta dall’intero patrimonio dell’ente: si tratta di un dato estrinseco, dipeso da un predeterminato calcolo attuariale, e non frutto dell’investimento degli accantonamenti nel libero mercato.
I giudici del secondo rinvio hanno accolto la domanda ritenendo provato il rendimento sulla base di una prova logica consistente nella mera differenza tra importo corrisposto e capitale accantonato, e quindi in aperta violazione delle indicazioni già impartite. Il contribuente, cui incombeva l’onere di allegazione e prova, non ha dedotto fattispecie concrete di investimento sul mercato. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo rigettato, con compensazione delle spese di merito e condanna delle controricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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