Impugnabile l’estratto di ruolo anche per i processi pendenti: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 13328 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, introdotto dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso originario proposto dal contribuente avverso l’estratto di ruolo per far valere l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento nello stesso indicate, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di appello. L’applicazione di una disposizione sopravvenuta giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale l’estratto di ruolo che la riguardava e alcune cartelle di pagamento in esso indicate come notificate, recanti IRES, IRAP e IVA. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo ma infondata nel merito, per avere l’ufficio comprovato la regolare notificazione di tutte le cartelle. Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte esamina la rinuncia al mandato dei difensori della ricorrente, motivata dalla cancellazione dall’Albo degli avvocati e notificata via PEC. Il Collegio ritiene che tale rinuncia non produca alcun effetto sul processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso officioso. Non è concedibile, inoltre, un rinvio per consentire alla società di munirsi di un nuovo difensore, considerato l’ampio tempo trascorso dalla rinuncia.
Passando al merito delle questioni preliminari, la Corte rileva che la ricorrente ha impugnato l’estratto di ruolo assumendo la mancata notificazione delle cartelle in esso indicate. Tale impugnazione, però, non avrebbe potuto essere proposta in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 215 del 2021.
Il Collegio precisa che la norma sopravvenuta è applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processi pendenti, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 26283 del 2022. Il principio di diritto è quindi che il divieto opera anche per i giudizi già instaurati al momento dell’entrata in vigore della disposizione.
Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in ragione dell’inammissibilità del ricorso originario, senza necessità di esaminare i motivi proposti. L’applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Nota della Redazione
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