Decisione monocratica su delega istruttoria e nullità dell’ordinanza (Cass. civ. Sez. II n. 3586 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sommario di cognizione con decisione collegiale, la delega a un singolo giudice del collegio è ammessa esclusivamente per l’espletamento degli incombenti istruttori, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011. Ove il giudice delegato non si limiti all’istruttoria ma deliberi la decisione come giudice unico, si configura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 50-quater cod. proc. civ., che costituisce autonoma causa di nullità e si converte in motivo di impugnazione. La nullità non comporta la rimessione al primo giudice quando quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito; non essendo la Corte di cassazione giudice del merito, si impone la cassazione con rinvio in diversa composizione collegiale.
Il Fatto
Due avvocati hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. per ottenere la condanna della propria assistita al pagamento delle somme dovute per l’attività svolta in una procedura di mediazione. Il procedimento di mediazione si era concluso con un accordo che prevedeva il pagamento di una somma in favore dell’assistita e il riconoscimento delle spese e competenze legali ai difensori, mentre le spese e indennità di mediazione erano poste a carico della stessa assistita. Il Tribunale di Torre Annunziata ha parzialmente accolto la domanda, condannando la cliente al rimborso delle spese e indennità di mediazione e di un ulteriore importo a titolo di onorari.
Avverso tale provvedimento la cliente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Gli intimati non hanno depositato difese. La ricorrente ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per essere stata emessa dal giudice relatore designato per l’istruttoria anziché dal collegio, in violazione degli artt. 3, comma 2, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, nonché degli artt. 50-quater e 158 cod. proc. civ.
Il motivo è fondato. Il Presidente della sezione civile del Tribunale adito, con provvedimento, aveva disposto che il ricorso rientrava tra quelli per i quali l’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 prevede l’applicazione del rito sommario di cognizione con decisione collegiale e, considerato che l’istruttoria poteva essere delegata a uno dei membri del collegio, aveva designato un giudice relatore per l’istruttoria del procedimento.
Il giudice designato, tuttavia, non si è limitato a compiere gli incombenti istruttori, ma ha deciso la causa come giudice unico. La Corte rileva che, secondo la formulazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 applicabile al caso in esame, le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, con salvezza della delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori.
Pertanto, ove la decisione sia stata deliberata da un solo giudice, si configura la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 50-quater cod. proc. civ. Si tratta di autonoma causa di nullità della decisione, che si converte in motivo di impugnazione e che non comporta la rimessione al primo giudice quando quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito. Poiché la Corte di cassazione non è giudice del merito, si impone la cassazione con rinvio dell’ordinanza impugnata, in linea con l’orientamento richiamato (Cass. n. 30019/2023).
L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti motivi, che investono il merito della liquidazione e la debenza delle somme. L’ordinanza viene dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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