La cessione del credito legittima il ricorso per la liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 26415 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a proporre il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 37, comma 2, c.c.i.i., spetta al creditore che deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, di una pretesa rimasta ineseguita. Non è necessario che il credito sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo: è sufficiente l’accertamento incidentale e sommario compiuto dal giudice del procedimento. Il cessionario di un credito d’impresa, ancorché acquisito per singoli atti a norma degli artt. 1260 ss. c.c., è quindi legittimato a proporre l’istanza. Il contratto di factoring soggetto all’art. 117 TUB non esige, a pena di nullità, la sottoscrizione del documento da parte dell’intermediario, potendosi il suo consenso desumere da comportamenti concludenti, come la notificazione delle singole cessioni.

Il Fatto

Un tribunale, su istanza di una società di factoring, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di una società in liquidazione. Il liquidatore, in proprio e quale organo della procedura, ha proposto reclamo avverso tale sentenza, contestando la legittimazione attiva della ricorrente e sostenendo che il credito azionato non le apparteneva.

La corte d’appello ha respinto il reclamo, ritenendolo manifestamente infondato, e ha condannato il liquidatore, in solido con la società, alla rifusione delle spese per mala fede. Il liquidatore ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo il travisamento del contratto di factoring, il difetto di motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo, l’erronea valutazione dell’allegazione sulla cessazione del rapporto e l’illegittimità della condanna per responsabilità processuale aggravata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione centrale della legittimazione attiva del creditore istante. Sul punto richiama l’art. 37, comma 2, c.c.i.i., che riproduce la regola già contenuta nell’art. 6, comma 1, l.fall.: la domanda può essere proposta, tra gli altri, da uno o più creditori.

Il creditore è il soggetto che deduca e dimostri di essere titolare di una pretesa rimasta ineseguita. Non occorre un accertamento definitivo né un titolo esecutivo, come chiarito da Cass. SU n. 1521 del 2013 e da Cass. n. 11421 del 2014. Anche un credito contestato, illiquido o sottoposto a termine o condizione attribuisce la legittimazione.

Il giudice, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e alle difese del resistente, ha il potere-dovere di accertare in via incidentale e sommaria l’effettiva esistenza del credito tra ricorrente e resistente. Solo in esito a un accertamento positivo il ricorrente può dirsi legittimato. Non basta che egli si dichiari creditore, poiché il procedimento non ha natura cautelare.

Quanto al trasferimento del credito per factoring, la Corte osserva che una società preposta all’acquisto di crediti d’impresa può diventarne cessionaria anche mediante singoli atti, a norma degli artt. 1260 ss. c.c. Il contratto di factoring stipulato da intermediario iscritto all’albo ex art. 106 TUB rientra nell’art. 117 TUB: esso va redatto per iscritto a pena di nullità, ma il requisito formale non è strutturale bensì funzionale. L’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’intermediario non ne determina la nullità, potendosi il consenso desumere da comportamenti concludenti, come la notificazione delle singole cessioni. La Corte richiama Cass. n. 16070 del 2018, Cass. n. 28500 del 2023 e Cass. n. 14243 del 2018.

Sulla cessazione del rapporto di factoring, la Corte rileva che il fatto storico — in astratto rilevante — non risulta tempestivamente dedotto nel ricorso introduttivo del reclamo, essendo stato allegato solo con la memoria successiva, oltre il termine perentorio. Il reclamo ex art. 51, comma 2, lett. c), c.c.i.i., nel testo applicabile ratione temporis, non ha carattere pienamente devolutivo, restando circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte (Cass. n. 31531 del 2021; Cass. n. 12706 del 2014).

Infine, la Corte ritiene infondata la censura sulla condanna per mala fede: la proposizione di un ricorso con la coscienza dell’infondatezza della domanda costituisce indice di mala fede (Cass. SU n. 32001 del 2022; Cass. n. 11621 del 2024). La condotta di negare fatti evidenti, come le iscrizioni contabili e le notifiche di cessione, giustifica la condanna. Il ricorso è dichiarato inammissibile e il controricorso di taluni controricorrenti, privo di valida procura, è parimenti inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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