Progressioni interne e possesso dei requisiti al 1° gennaio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32657 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla progressione professionale all’interno della medesima area rientra nella materia degli inquadramenti ed è affidata alla contrattazione collettiva, che può derogare alle disposizioni del d.P.R. n. 487/1994 nel rispetto del principio di selettività. L’art. 15, comma 9, del CCNL 7 aprile 2006 del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002-2005 stabilisce che gli effetti giuridici ed economici delle selezioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che i requisiti utili alla valutazione devono essere posseduti alla stessa data. Ne consegue che il requisito dell’inquadramento nel livello immediatamente inferiore deve precedere temporalmente tale data, sì che è conforme alla disciplina contrattuale il bando che lo richiede al 31 dicembre dell’anno anteriore. Diversamente opinando si accederebbe al livello superiore senza un effettivo transito dal livello inferiore, con un doppio salto professionale in contrasto con la volontà delle parti sociali.

Il Fatto

I dipendenti, inquadrati nel profilo di Primo Ricercatore di II livello con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2023 per effetto dello scorrimento di una precedente graduatoria, erano stati esclusi dalla procedura selettiva indetta dal C.N.R. per l’accesso al profilo di Dirigente di Ricerca di I livello. L’art. 2 del bando richiedeva il possesso del II livello alla data del 31 dicembre 2022, mentre la scadenza per la presentazione della domanda era fissata al 17 luglio 2023.

Il Tribunale di Milano aveva dichiarato il loro diritto a partecipare alla selezione, condannando l’Ente agli atti conseguenti. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, ritenendo illegittima la clausola del bando per violazione dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487/1994 e per assenza di legittimazione nella contrattazione collettiva di comparto. Il C.N.R. ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che, nel pubblico impiego privatizzato, le procedure selettive interne per la progressione economica o professionale nella medesima area o fascia rientrano nella materia degli inquadramenti e sono rimesse alla contrattazione collettiva, la quale può derogare al d.P.R. n. 487/1994 nel rispetto del principio di selettività. La contrattazione integrativa, invece, può intervenire solo nelle materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi fissati.

Richiamando Cass. Sez. Un. n. 8985 del 2018, la Corte ricorda che il CCNL in rilievo ha introdotto l’unicità dell’organico dei ricercatori, caratterizzato dall’omogeneità della figura professionale, innovando rispetto alla disciplina precedente che prevedeva aree distinte per ciascun livello. Su questa base va letto l’art. 15 del CCNL, che disciplina l’accesso al II livello mediante procedure selettive biennali e l’accesso al I livello dal livello immediatamente inferiore, e il cui comma 9 fissa la retroazione degli effetti giuridici ed economici al 1° gennaio dell’anno di riferimento e, alla stessa data, il possesso dei requisiti utili alla valutazione.

La Corte valorizza il principio già espresso da Cass. n. 26967/2024, che ha distinto tra le progressioni verticali, cui si applica l’art. 2 del d.P.R. n. 487/1994, e le selezioni per le progressioni economiche orizzontali all’interno della medesima area. In quella sede si è precisato che la norma contrattuale che richiede una permanenza in una fascia non va alterata per adattarla alla disciplina del d.P.R. e che, retroagendo gli effetti della selezione, deve retrodatarsi anche la data di maturazione del requisito.

Applicando tale principio, la Corte ritiene che i requisiti utili alla valutazione debbano essere posseduti almeno dal giorno precedente il 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’art. 2 del bando è pertanto conforme all’art. 15, comma 9, del CCNL. Il sistema contrattuale è improntato alla periodicità biennale delle selezioni e alla gradualità delle progressioni. Ammettere candidati inquadrati nel livello inferiore con la medesima decorrenza consentirebbe un doppio salto professionale dal III al I livello e falserebbe il calcolo dei posti, correlato al numero degli appartenenti al livello inferiore. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la domanda rigettata nel merito, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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