Cessione in blocco dei crediti e legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. I n. 5083 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La locuzione “deteriorato”, riferita ai crediti ceduti, costituisce termine tecnico-contabile e non una classificazione giuridica, e ricomprende tutti i crediti rimasti insoluti. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo non espressamente esaminato. È inammissibile il motivo di ricorso che mescoli e sovrapponga mezzi di impugnazione eterogenei ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società affidava a una banca, mediante decreto ingiuntivo, la riscossione di un saldo debitore di conto corrente e di conto anticipo fatture, garantito da fideiussioni. Gli opponenti contestavano il quantum della pretesa, deducendo l’illegittima applicazione di interessi anatocistici e voci non dovute, e chiedevano la liberazione dei fideiussori.
Il Tribunale rigettava l’opposizione per asserita genericità. La Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame, ritenendo non generiche le difese e ponendo a carico della banca la prova del credito e dell’assenza di illegittime applicazioni di interessi. Avverso tale sentenza la cessionaria del credito proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente, costituitasi per la prima volta in legittimità quale cessionaria. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che chi agisce come successore a titolo particolare deve dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., n. 24798/2020; Cass., n. 34373/2023).
L’eccezione è però infondata. L’avviso di pubblicazione indicava l’arco temporale dei crediti ceduti e il riferimento alla cessione di tutti i crediti sorti in quel periodo. Secondo la Corte, il termine “deteriorato” è espressione tecnico-contabile e non classificazione giuridica: esso ricomprende tutti i crediti rimasti insoluti, come quello oggetto di causa. Il precedente invocato dai controricorrenti (Cass., n. 2780/2019) riguardava un’ipotesi diversa, in cui l’avviso non consentiva di individuare con esattezza i crediti ceduti.
Il primo motivo — violazione degli artt. 112, 348 bis, 342 e 345 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello — è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando sia stata completamente pretermessa una decisione indispensabile alla soluzione del caso concreto, non quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo (Cass., n. 15255/2019; Cass., n. 36445/2023).
Il secondo motivo — violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in tema di prova del credito — è parimenti inammissibile. Il motivo è articolato in modo diffuso e non lineare, con mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che non è consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili.
Nel merito, la Corte osserva che la discrasia temporale tra il contratto di finanziamento e il rapporto di conto corrente non consentiva di applicare al primo le condizioni del secondo. Sul punto la censura si risolve in mera contrapposizione interpretativa. Quanto all’estratto conto, l’approvazione anche tacita ex art. 1832, comma 1, cod. civ. preclude le contestazioni sulla conformità delle singole annotazioni, ma non impedisce quelle sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass., n. 30000/2018; Cass., n. 12544/2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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