Inammissibile in Cassazione la cessione in garanzia ricostruita dagli atti (Cass. civ. Sez. I n. 16601 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che postuli una qualificazione del contratto diversa da quella accertata dal giudice di merito, allorché tale premessa non risulti dalla sentenza impugnata e possa essere verificata solo attraverso un riesame degli atti di causa. La censura che muova da una simile premessa, oltre a non avere aggancio nel provvedimento, sollecita una nuova valutazione del fatto, estranea al giudizio di cassazione. Il vizio di motivazione non può essere invocato quando la sentenza di appello abbia risposto alle deduzioni dell’appellante richiamando il contenuto degli atti di cessione e l’assenza di riserve da parte del debitore ceduto. È altresì inammissibile, per difetto di interesse, l’intervento in cassazione del cessionario del credito quando la cedente sia già presente in giudizio.
Il Fatto
Un debitore ceduto propose opposizione al decreto ingiuntivo con cui una banca, cessionaria del credito portato da una fattura emessa nei suoi confronti, gli aveva intimato il pagamento di una somma di poco superiore ai 214.000 euro. La società cedente era poi stata dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado, che rigettò l’opposizione. Anche la Corte d’appello respinse il gravame.
Il debitore censurò in particolare la risposta data dal giudice di appello all’obiezione secondo cui la banca, avendo anticipato alla cedente una somma di gran lunga inferiore, non avrebbe potuto pretendere l’intero importo della fattura. La Corte territoriale aveva replicato che il debitore aveva accettato, per due volte e senza riserve, la cessione pro solvendo dell’intero credito, e che non spettava al ceduto sindacare il merito degli accordi tra cedente e cessionario quanto al prezzo pattuito, anche in funzione della ponderazione del rischio di insolvenza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione. Il primo denuncia violazione degli artt. 1198, 1260 e ss., 1362, 1363 e 1366 cod. civ., sostenendo che gli atti di cessione contenessero in realtà una cessione in garanzia dell’anticipazione, con diritto della banca esercitabile solo dopo l’inadempimento del cedente e limitato all’importo anticipato.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ribadendo la nullità e l’illiceità della cessione per assenza di causa e deducendo la natura apodittica della sentenza di appello.
La Corte rileva che entrambi i motivi muovono da un’unica premessa: che tra creditrice e banca sia stata stipulata una cessione in garanzia. Tale premessa, però, non risulta dalla sentenza impugnata, quanto meno nei suoi presupposti di fatto, primo fra tutti il contenuto dei negozi di cessione. Essa scaturirebbe piuttosto dal riesame degli atti di causa, non consentito nel giudizio di legittimità.
Su questa base i motivi sono dichiarati inammissibili prima ancora che infondati, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
In via preliminare la Corte dichiara inammissibile l’intervento del cessionario del credito, in conformità alla propria giurisprudenza (Cass. 6774/2022, Cass. 25423/2019), attesa la presenza in giudizio della cedente.
Nota della Redazione
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