Appalto: vizi dell’opera imputabili all’appaltatore salvo prova contraria (Cass. civ. Sez. II n. 5525 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, il committente che agisce nei confronti dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell’opera non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore, poiché, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria. Assolto dal committente l’onere di provare l’esistenza dei difetti, è a carico dell’appaltatore l’onere di provare che i difetti dell’opera non sono a lui imputabili. È pertanto errata la decisione di merito che rigetti la domanda risarcitoria sul rilievo che il committente non abbia fornito la prova che i vizi siano da attribuire all’appaltatore e non ad altra causa, astrattamente ipotizzata, quali interventi di terzi o il trascorrere del tempo.
Il Fatto
Il committente e l’appaltatore stipulano un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di esecuzione di un’opera. Insorta contestazione sull’ultimazione dei lavori e sulle difformità riscontrate, il committente agisce in giudizio per ottenere il pagamento della penale per il ritardo e il risarcimento dei danni ex artt. 1667 e 1668 cod. civ.; l’appaltatore propone domanda riconvenzionale per il corrispettivo di lavori asseritamente extra contratto.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6206/2017, nega il diritto alla penale, esclude che le difformità riscontrate dal consulente tecnico siano imputabili all’appaltatore e rigetta la domanda riconvenzionale dell’appaltatore. Entrambe le parti ricorrono per cassazione: il committente in via principale con cinque motivi, l’appaltatore in via incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i primi due motivi del ricorso principale, con i quali il committente censura l’affermazione dei giudici di appello circa la mancata prova dell’entità del ritardo e il richiamo alla giurisprudenza sulle variazioni del progetto. I motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., perché veicolano doglianze fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest’ultima non risiede nell’affermazione sulla mancata prova del ritardo, bensì nel ragionamento presuntivo secondo cui, avendo il committente pagato il saldo immediatamente dopo la data contrattualmente fissata per la fine dei lavori, doveva presumersi la tempestività della consegna.
Anche il terzo motivo, che censura il ragionamento presuntivo sul rilievo che alcuni testi avrebbero confermato il mancato completamento dei lavori alla data stabilita, è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio per cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici, individuare i fatti posti a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 22366 del 05.08.2021). Sono inoltre riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio e la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del convincimento (Cass. Sez. II n. 21187 del 08.08.2019).
Il quarto motivo, con cui si assume che i giudici di appello avrebbero desunto presuntivamente la rinuncia alla penale, è parimenti inammissibile per difetto di interesse: la Corte di Appello ha presunto l’insussistenza del ritardo, e dunque del presupposto stesso del diritto alla penale, non già la rinuncia a tale diritto.
È invece accolto il quinto motivo, relativo al rigetto della domanda risarcitoria per le difformità riscontrate dal consulente tecnico. La Corte afferma che il committente che agisce ex art. 1668 cod. civ. non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore, essendo questa presunta fino a prova contraria in ragione della natura contrattuale della responsabilità (Cass. Sez. II n. 21269 del 05.10.2009). I vizi fattualmente riscontrati nell’opera si presumono, in assenza di prova contraria, imputabili all’assuntore del lavoro (Cass. Sez. II n. 644 del 1991, Cass. n. 2123 del 27.02.1991). Assolto dal committente l’onere di provare l’esistenza dei difetti, spettava all’appaltatore provare che gli stessi non gli erano imputabili.
Il ricorso incidentale dell’appaltatore è dichiarato inammissibile quanto al primo motivo, privo di specificità e riferito a censure risalenti al giudizio di primo grado e non riproposte in appello, mentre il secondo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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