Onere della prova e motivazione apparente nel rapporto di conto corrente (Cass. civ. Sez. I n. 28875 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno per il mancato accreditamento di versamenti su conto corrente, il creditore è tenuto a provare soltanto l’esistenza del titolo, mentre incombe sull’obbligato la prova dell’adempimento. Ne consegue che, dimostrata l’esecuzione del versamento da parte del correntista, è la banca a dover provare l’utilizzo delle somme, non potendo limitarsi a contestare la mancanza degli estratti conto. La eventuale incertezza sui dati contabili disponibili non integra vizio di motivazione contraddittoria o apparente quando il giudice di merito, sulla base della c.t.u., abbia comunque selezionato i singoli versamenti verificando per ciascuno l’esecuzione e l’esito, con una ratio decidendi percepibile.
Il Fatto
La curatela di un fallimento conveniva in giudizio la banca per ottenere la restituzione di somme che, secondo la prospettazione attorea, erano state accreditate solo parzialmente sui conti correnti del fallito. In particolare, l’omessa registrazione di ingenti versamenti avrebbe indotto il correntista a ripianare una “scopertura” in realtà inesistente, causando lo squilibrio finanziario che aveva condotto all’insolvenza e alla dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo prescritta sia l’azione di ripetizione di indebito, sia quella risarcitoria, con decorrenza del termine dall’ultimo pagamento. La Corte d’appello, con sentenza non definitiva, ravvisava invece una causa di sospensione della prescrizione, escludendo che il diritto fosse ormai prescritto al momento della citazione. Con successiva sentenza definitiva, la stessa Corte accoglieva parzialmente le domande, condannando la banca al pagamento di una somma in favore della curatela. Avverso entrambe le pronunce la banca proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e apparente, ravvisando il vizio nel fatto che la Corte territoriale aveva riconosciuto una grave carenza di dati contabili e, al contempo, accolto le domande della curatela. Il motivo è infondato. La Corte di legittimità osserva che la deficienza documentale aveva impedito di rideterminare il saldo finale, ma non aveva precluso al consulente tecnico, e poi al giudice, di esaminare i singoli versamenti dedotti, verificando per ciascuno l’esecuzione e l’esito.
Il giudice di merito ha quindi operato una selezione tra i pagamenti allegati, accogliendo la domanda solo per quelli per cui risultava provata la mancata contabilizzazione e rigettandola per gli altri. Tale percorso argomentativo non è contraddittorio e presenta una ratio decidendi percepibile.
Con il secondo motivo la banca deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che l’onere di provare la destinazione delle somme versate gravasse sull’attrice. La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché la censura aggredisce in realtà il giudizio di fatto sull’assolvimento dell’onere probatorio, riservato al giudice del merito. Nel merito, richiamando un proprio precedente, la Corte ribadisce che nell’azione di adempimento, di risoluzione e in quella risarcitoria il creditore deve provare solo l’esistenza del titolo, mentre spetta all’obbligato dimostrare l’avvenuto adempimento.
Con il terzo motivo la ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia la qualità del fallito di socio e componente del consiglio di amministrazione della banca, oltre che di imprenditore. Il motivo è infondato: si tratta di un elemento meramente indiziario, di equivoca e non univoca valenza probatoria, che di per sé non vale a escludere la mancata giustificazione dell’impiego delle somme versate. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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