Revocazione ex art. 391-bis: solo l’errore di fatto, non l’errore di diritto (Cass. civ. Sez. II n. 1816 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi degli art. 391-bis e art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa esclusivamente per l’errore di fatto, che consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell’affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione della questione. Il rimedio non è esperibile per l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né per l’errore di giudizio o di valutazione. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che, contestando la ricostruzione fattuale o giuridica operata dal giudice di legittimità, solleciti in realtà l’adozione di una soluzione giuridica diversa da quella già adottata. La scelta del legislatore di circoscrivere i motivi di revocazione risponde all’esigenza di stabilità delle decisioni definitive.
Il Fatto
Un condominio aveva impugnato una deliberazione assembleare che, tra l’altro, decideva di non provvedere alla manutenzione di un’area a verde ritenuta di proprietà di terzi. La domanda, proposta ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., era stata rigettata nel merito e l’impugnazione era stata respinta in appello. La ricorrente, rappresentata in giudizio, aveva proposto ricorso per cassazione, che la Corte aveva rigettato con una precedente ordinanza.
Avverso quella ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo un preteso errore di fatto del giudice di legittimità nella ricostruzione della vicenda e, in via ulteriore, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Il condominio ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla definizione normativa dell’errore revocatorio. Esso ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Deve trattarsi, in sostanza, di una oggettiva dispercezione, da parte del giudice di legittimità, della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito o risultante dai documenti esaminabili.
Non integra l’errore di fatto l’apprezzamento o la conseguenza giuridica tratta da quel fatto. Il giudice della legittimità non può essere chiamato a decidere nuovamente la causa in una sorta di anomalo nuovo giudizio, attivato mediante una impropria opposizione. Nel caso concreto la ricorrente ha prospettato un preteso errore giuridico dipeso, a suo dire, da un’errata ricostruzione fattuale: una censura estranea al perimetro del rimedio.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: il combinato disposto degli art. 391-bis e art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. La falsa percezione delle norme, anche quando indotta da un’errata interpretazione di precedenti giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme sia in quello di distorsione della loro portata. Vengono richiamate, tra le altre, Sez. 6 n. 29922 del 29.12.2011 e Cass. n. 4584 del 2020.
Sul piano costituzionale, la Corte osserva che la Costituzione non impone al legislatore ordinario vincoli ulteriori rispetto a quelli dell’art. 111 Cost., e che la scelta di attribuire ai motivi di revocazione una funzione specifica, escludendo gli errori giuridici, non è irrazionale. Le decisioni divenute definitive non possono essere rimesse in discussione, a garanzia della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici e dell’ordinata amministrazione della giustizia, come riconosciuto dalla giurisprudenza europea e costituzionale (Sez. Un. n. 8984 dell’11.04.2018).
Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva l’ancor più manifesta inammissibilità: esso addebita all’ordinanza di legittimità un errore di diritto per non avere accolto il dedotto vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, restando così estraneo all’errore di fatto. Il ricorso è quindi rigettato nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore conseguenza del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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