Indennità sostitutiva ferie non godute: prova e onere del datore (Cass. civ. Sez. I n. 16603 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che, cessato il rapporto, agisca per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, poiché l’espletamento di attività in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale costituisce fatto costitutivo dell’indennità. Fornita tale prova, è onere del datore di lavoro, per opporsi al pagamento, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità. Le ferie annuali retribuite costituiscono, infatti, diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e correlativo obbligo del datore, sicché la perdita del diritto può verificarsi solo se il datore provi di avere invitato il lavoratore a goderne, avvisandolo in tempo utile che, in difetto, le ferie andranno perse.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali, aveva chiesto il riconoscimento di un superiore inquadramento per il periodo dal 1990 al 2002, oltre al pagamento delle differenze retributive, alla regolarizzazione previdenziale e al risarcimento del danno da usura psicofisica conseguente al mancato godimento di ferie e permessi dal 1996 al 2002.
La domanda era stata rigettata in primo grado e l’appello era stato respinto dalla Corte territoriale, che aveva escluso la riconducibilità delle mansioni svolte a una qualifica superiore e aveva ritenuto non provato il mancato godimento di ferie e riposi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’onere della prova in materia di indennità sostitutiva delle ferie. Richiamando un orientamento costante di legittimità, il Collegio ribadisce che il lavoratore che agisce dopo la cessazione del rapporto ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, poiché tale attività in eccedenza si pone come fatto costitutivo dell’indennità. Irrilevante, a tal fine, che il datore abbia maggiore facilità nel provare l’avvenuta fruizione delle ferie.
Il percorso argomentativo si completa sul versante datoriale. La Corte richiama il proprio precedente n. 21780 del 2022 e, in collegamento, Cass. n. 15652 del 2018, che hanno interpretato il diritto interno in conformità ai principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare alle sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018. Da tali principi deriva che le ferie annuali retribuite sono diritto fondamentale e irrinunciabile e che la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, può verificarsi solo se il datore provi di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo avvisato in modo accurato ed in tempo utile che, in difetto, le ferie sarebbero andate perse.
Il Collegio formula così la regola applicabile: cessato il rapporto e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, è onere del datore dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare effettivamente il diritto alle ferie annuali retribuite, informandolo adeguatamente della perdita del diritto e dell’indennità.
Nel caso concreto, la Corte rileva che la sentenza d’appello, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto non assolto l’onere di prova posto a carico del lavoratore. Su questa base esclude le violazioni di legge denunciate.
Quanto agli altri motivi, la Corte considera inammissibile la censura di omessa pronuncia sul tema della prescrizione, poiché il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi fondata sul criterio della ragione più liquida, che ha reso assorbente l’esame delle mansioni. Sul secondo motivo, il Collegio ricorda che la determinazione dell’inquadramento segue le tre fasi dell’accertamento in fatto delle attività svolte, dell’individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e del raffronto tra i risultati, richiamando Cass. n. 30580 del 2019 e n. 8589 del 2015; le residue censure investono la valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, anche in ragione della disciplina della doppia conforme. Inammissibile è infine il quarto motivo, che censura la sentenza di primo grado. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota redazionale: nel TITOLO ho indicato `Cass. civ. Sez. I` perché nel testo il riferimento di raccolta (`Civile Ord. Sez. L`) indica la Sezione Lavoro, priva di numerazione romana. Segnalo la discrepanza affinché tu possa correggere in `Sez. L` se preferisci aderire letteralmente al testo.
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