Cessione intracomunitaria: prova del trasporto e giudicato esterno (Cass. civ. Sez. V n. 21606 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA, l’onere della prova dei presupposti della deroga al regime di territorialità grava sul cedente, che deve dimostrare l’effettività del trasporto o della spedizione dei beni nel territorio dello Stato membro in cui risiede il cessionario e lo status di soggetto passivo d’imposta di quest’ultimo. La presunzione relativa di cui all’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282 del 2011, introdotta dal Regolamento di esecuzione n. 2018/1912 UE, opera solo a decorrere dal 1° gennaio 2020 e non è applicabile alle cessioni anteriori. Il giudicato esterno in materia tributaria espande i propri effetti ad altre annualità solo se vengono in esame fatti a durata pluriennale, restando irrilevante la mera identità delle questioni di fatto o di diritto; non è pertanto sufficiente che due giudizi riguardino la stessa tipologia di operazioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria, previa riunione, aveva rigettato gli appelli proposti avverso due pronunce di primo grado che avevano accolto i ricorsi della società contribuente. Gli avvisi di accertamento contestavano l’IVA relativa agli anni 2011-2012 su operazioni di vendita di provviste e dotazioni di bordo per la nautica da diporto, fatturate in regime di non imponibilità ex art. 41 del d.l. n. 331/1993 come cessioni intracomunitarie.
Nel giudizio di legittimità la società contribuente resiste con controricorso e deposita sentenze della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, relative ad annualità successive, eccependo la formazione di un giudicato esterno. In particolare, le pronunce richiamate avrebbero annullato avvisi emessi sulla base dei medesimi presupposti di fatto e degli stessi documenti già valutati nel giudizio in esame.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto due questioni preliminari. Quanto alla tempestività del ricorso, il termine di sei mesi ex art. 327, comma 1, c.p.c. è calcolato tenendo conto della sospensione di undici mesi disposta dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022 per le controversie definibili, con la conseguenza che il ricorso notificato nel gennaio 2024 è tempestivo.
Quanto al dedotto giudicato esterno, la Corte richiama il principio secondo cui esso opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che i due giudizi abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi. Nel caso concreto le prestazioni oggetto del giudizio sono diverse e non hanno carattere pluriennale rispetto a quelle su cui si è formato il giudicato evocato. La capacità espansiva del giudicato tributario presuppone infatti fatti a durata pluriennale, trattabili come un unico periodo d’imposta; l’autonomia dei periodi d’imposta non è superata dalla sola identità delle questioni. L’eccezione è pertanto disattesa.
Nel merito, il primo motivo è rigettato. Il richiamo della Commissione tributaria regionale alla risposta all’interpello n. 141/E/2021, per quanto succinto, rende comprensibile l’iter logico seguito e non integra gli estremi della motivazione apparente, non essendovi spazio per una integrazione da parte dell’interprete.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 138 della Direttiva 2006/112/CE e l’art. 41, comma 1, lett. a), del d.l. n. 331/1993 condizionano la non imponibilità alla prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale e del loro ingresso in altro Stato membro. Tale prova grava sul cedente, secondo il principio generale che pone a carico di chi invoca la deroga al regime impositivo l’onere di provarne i presupposti.
La Corte esamina poi la disciplina introdotta dall’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282 del 2011, che dal 1° gennaio 2020 prevede una presunzione relativa di avvenuto trasporto, subordinata al possesso di specifici documenti non contraddittori, provenienti da soggetti indipendenti. Nella specie la presunzione non è applicabile ratione temporis, trattandosi di operazioni del 2011-2012. La Commissione tributaria regionale ha quindi errato nel fondare la decisione sulla sola dichiarazione di consegna dei beni, priva di data certa e sottoscritta da un soggetto auto-qualificatosi come comandante della nave, senza verificare l’assolvimento dell’onere probatorio secondo i criteri ordinari.
La Corte ribadisce infine che la mera indicazione in fattura di un numero di partita IVA comunitaria non prova lo status di soggetto passivo dell’acquirente, trattandosi di adempimento formale: occorre la prova dell’effettiva destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro del cessionario. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese.
Nota della Redazione
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