Spese di sponsorizzazione sportiva: doppia conforme e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 2335 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorrente in cassazione che intenda censurare la sentenza di appello con il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste rispettivamente a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità; in difetto, il motivo è inammissibile per l’operatività del filtro di cui all’art. 348 ter, quarti e quinto comma, cod. proc. civ. Quanto al merito, la deducibilità delle spese di sponsorizzazione riconosciute dall’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 non esige la prova della loro congruità o del concreto ritorno economico, ma solo l’idoneità della spesa a generare un ritorno, accertata l’effettiva corresponsione delle somme e la specifica attività del beneficiario. L’affermazione ulteriore sulla correlazione tra incremento dei ricavi e costi pubblicitari, inserita in più ampie considerazioni, non integra il vizio di motivazione apparente.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società e al suo socio, legale rappresentante, distinti avvisi di accertamento con cui rettificava i redditi del periodo d’imposta 2007. L’Ufficio contestava l’inerenza e la congruità delle spese di sponsorizzazione sostenute con un’associazione sportiva dilettantistica e, per l’effetto, disconosceva la detrazione dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa, rideterminando in capo al socio il maggior reddito di partecipazione.

I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla C.t.p. di Bari, che riuniva i ricorsi e li accoglieva. L’Ufficio proponeva appello davanti alla C.t.r. della Puglia, che rigettava il gravame. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi, resistiti dai controricorrenti con unico controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che il giudice di appello ha respinto il gravame dell’Ufficio per le stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado: si configura quindi una situazione di doppia conforme ex art. 348 ter, quarti e quinto comma, cod. proc. civ., che limita l’impugnabilità ai soli motivi dal n. 1 al n. 4 dell’art. 360.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto (SS.UU. n. 8053/2014, Cass. n. 29222/2019, Cass. n. 7724/2022, Cass. n. 5947/2023 e Cass. n. 2701/2024) e ribadisce che, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5947/2023). Nel caso concreto tale onere non risulta assolto.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. L’Ufficio deduce la violazione dell’art. 109 TUIR, dell’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul collegamento teleologico tra spesa e attività. La Corte rileva che nel ricorso sono richiamati documenti afferenti all’annualità 2008, mentre l’annualità oggetto della sentenza impugnata è il 2007: i motivi non attingono quindi la ratio decidendi.

Il terzo motivo, che prospetta motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., è dichiarato infondato. L’affermazione sulla correlazione tra incremento dei ricavi, rispetto al 2006, e costi pubblicitari del 2007 è solo ulteriore e si colloca nelle più ampie considerazioni con cui la C.t.r. ha rigettato l’appello. Tali considerazioni sottolineano l’assolvimento dell’onere probatorio da parte della società contribuente e ritengono necessaria la sola idoneità della spesa a generare un ritorno economico, sulla base dell’effettiva corresponsione delle somme a titolo di sponsorizzazione e della specifica attività del beneficiario, non anche la concreta prova della congruità e del ritorno economico. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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