Il controllo formale ex art. 36-ter non può risolvere questioni interpretative sul credito d’imposta estero (Cass. civ. Sez. 5 n. 5909 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo formale di cui all’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 non preclude all’Ufficio l’esclusione di detrazioni non spettanti sulla base dei documenti richiesti, ma non consente di risolvere questioni giuridiche che richiedono attività valutativa o interpretativa, riservata all’accertamento. È pertanto illegittimo il recupero a mezzo cartella qualora la rettifica dipenda dall’interpretazione del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero, atteso che l’art. 165 t.u.i.r., diversamente dall’abrogato art. 15, non prevede alcuna decadenza per l’esposizione del credito, essendo la fruizione recuperabile nell’ordinario termine di prescrizione decennale.
Il Fatto
A seguito di controllo formale, l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente una comunicazione di rettifica della dichiarazione dei redditi, disconoscendo il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, e successivamente emetteva una cartella di pagamento per il recupero della maggiore imposta.
Il contribuente impugnava la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. In sede di appello, la Commissione tributaria regionale confermava la legittimità della cartella, ritenendo necessaria la prova della definitività dell’imposta e la spettanza del credito nell’anno di imposta di riferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendo preliminare quello relativo alla natura dell’attività svolta dall’Ufficio. Ha ricordato che il controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis opera sui dati direttamente desumibili dalla dichiarazione, mentre il controllo formale di cui all’art. 36-ter consente una sia pur ridotta attività istruttoria, finalizzata alla verifica documentale.
Tale controllo, per costante giurisprudenza, resta precluso quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non potendo risolversi questioni interpretative che richiedono l’accertamento vero e proprio. Nel caso di specie, il recupero si fondava sull’interpretazione dell’art. 165 t.u.i.r., ritenuto dall’Ufficio implicitamente provvisto di una decadenza non prevista dal testo.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato indirizzo secondo cui l’art. 165 t.u.i.r. non contiene alcun termine di decadenza per l’indicazione del credito, a differenza del previgente art. 15, volutamente abrogato. Ne consegue che il credito per le imposte assolte all’estero può essere recuperato nell’ordinario termine di prescrizione decennale.
Avendo l’Ufficio risolto una questione giuridica in sede di controllo formale, la Corte ha dichiarato illegittimo il recupero, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
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Nota della Redazione
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