Cessione del quinto a scopo di garanzia pro solvendo e onere probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 8803 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a scopo di garanzia e non per questo viene meno l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, perché è proprio mediante tale effetto traslativo che la garanzia si attua, anche quando la cessione sia pro solvendo e non pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario del rischio di insolvenza del debitore ceduto. Ne consegue che, in caso di cessione in luogo dell’adempimento ex art. 1198 cod. civ., grava sul cessionario che agisca nei confronti del cedente l’onere di dare la prova dell’esigibilità del credito e dell’insolvenza del debitore ceduto. Il giudice di merito che qualifichi la cessione come pro solvendo non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando esamina e conferma la funzione di garanzia già affermata in primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di una somma in favore di una banca, in forza di un contratto di mutuo. Nel giudizio aveva chiesto la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la restituzione delle quote di stipendio cedute e riscosse dalla banca, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, il mancato perfezionamento del mutuo e l’avvenuto recesso dal contratto.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, qualificando la cessione delle quote dello stipendio come cessione di credito in garanzia e non pro soluto, ritenendo perfezionato il mutuo e la lettera inviata alla banca quale proposta di risoluzione non perfezionata. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserita omissione di pronuncia sulla funzione di garanzia della cessione. Il motivo è infondato: il giudice d’appello ha richiamato il principio per cui la cessione del credito a scopo di garanzia può essere stipulata sia pro solvendo sia pro soluto e ha qualificato il contratto come cessione di crediti futuri pro solvendo, non prevedendo il trasferimento del rischio di insolvenza del debitore ceduto al cessionario.
Da tale qualificazione la Corte territoriale ha fatto discendere che grava sul cessionario, che agisce verso il cedente, la prova dell’esigibilità del credito e dell’insolvenza del debitore ceduto. La Corte di legittimità richiama sul punto la pronuncia Cass. n. 29608/2018 e Cass. n. 15677/2009, confermando il percorso argomentativo del giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, relativo agli artt. 1266 e 1267 cod. civ. e alla titolarità passiva, la Corte rileva che il contratto non comportava la liberazione del debitore originario, cioè del cedente. Il ricorrente continua a sostenere che la cessione avesse trasferito la titolarità all’amministrazione datrice di lavoro, senza confrontarsi con la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice d’appello, che aveva trattato l’eccezione come questione afferente la titolarità della situazione giuridica sostanziale.
Il terzo motivo, incentrato sull’onere probatorio e sul ragionamento presuntivo, è parimenti infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che l’insolvenza del debitore ceduto fosse desumibile dagli atti di causa e dalle stesse deduzioni del ricorrente, che aveva chiesto la restituzione di sole quote di stipendio, affermando così di aver ricevuto dal luglio 2000 l’intera mensilità senza la detrazione del quinto.
Il quarto e il quinto motivo, concernenti il perfezionamento del mutuo e il mutuo dissenso, sono dichiarati inammissibili: essi mirano a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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