Esecuzione degli sgomberi e responsabilità della P.A. per il ritardo (Cass. civ. Sez. III n. 24053 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ordinamento di uno Stato di diritto l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato. L’inadempimento protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi richiesti costituisce fatto di per sé stesso fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza che il danneggiato debba provare il dolo o la colpa del personale intervenuto. Solo l’assoluta impossibilità per forza maggiore di prestare assistenza giustifica un temporaneo diniego, poiché la Forza pubblica non gode di alcuna discrezionalità nel dare attuazione al titolo esecutivo. Le difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata e la scelta di posporre l’interesse all’esecuzione ad altri interessi, pur legittimi, non integrano causa di forza maggiore.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile a destinazione produttiva, occupato sine titulo nel 2013 da un gruppo di persone, ottenne dal Tribunale di Firenze un’ordinanza di reintegrazione nel possesso. Dopo l’avviso ex art. 608 cod. proc. civ., l’ufficiale giudiziario si presentò più volte con la Forza pubblica, ma il rilascio non fu eseguito per la presenza di minori e disabili tra gli occupanti. L’immobile fu liberato solo nel 2018.
La proprietaria convenne in giudizio il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia per il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse la domanda in solido; la Corte d’Appello di Firenze escluse la responsabilità del Ministero della Giustizia, riconobbe quella del Ministero dell’Interno e ridusse il danno patrimoniale. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro multilivello in cui si colloca l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. L’art. 6 CEDU, l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 e l’art. 6 del Trattato UE impongono che l’attuazione coattiva non resti lettera morta, e l’art. 11 del d.l. n. 14/2017, nel fissare i criteri di impiego della Forza pubblica, non introduce alcuna discrezionalità della P.A. sull’an dell’esecuzione.
Il principio è risalente. Già Sezioni Unite n. 2299/1962 chiarirono che l’autorità amministrativa richiesta di concorrere all’esecuzione non esercita una potestà amministrativa, ma presta i mezzi per realizzare il fine della giurisdizione, con il solo margine di discrezionalità tecnica quanto al momento dell’assistenza. Nella stessa linea si pongono Sezioni Unite n. 2478/1988 e n. 5233/1998, nonché Cass. n. 24198/2018, secondo cui non rientra nel potere discrezionale della P.A. stabilire se dare attuazione al provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Su queste basi la Corte rigetta i primi tre motivi, relativi all’an debeatur. La corte territoriale ha correttamente distinto la condotta dell’ufficiale giudiziario, che ha fissato i giorni dello sgombero, si è assicurato l’intervento della Forza pubblica e ha disposto i rinvii solo a fronte dell’impossibilità dichiarata, da quella delle forze dell’ordine. Queste ultime, dopo il primo accesso, erano a conoscenza dei minori e dei disabili presenti e dovevano fornire un supporto esecutivo adeguato: la mancata adeguata attivazione, e non le carenze dei servizi sociali comunali, integra il ritardo colpevole.
Il Ministero, se avesse voluto invocare il mancato intervento del Comune, avrebbe potuto chiamarlo in causa. La politica del welfare resta estranea all’agire della Forza pubblica, che deve eseguire nei tempi previsti e, in difetto, in tempi ragionevoli. Sono invece inammissibili, oltre che infondati, il quarto e il quinto motivo sul quantum: le censure sulla durata dell’occupazione e sulla parziale liberazione non erano state dedotte con specifico motivo di appello, in violazione del principio di autosufficienza. Nel merito, la liquidazione equitativa del danno da perdita della possibilità di godimento trova conforto in Sezioni Unite n. 33645/2022.
Nota della Redazione
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