Riassunzione nel giudizio di rinvio e sospensione feriale dei termini (Cass. civ. Sez. III n. 19127 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione con cui si impugna l’iscrizione ipotecaria operata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non integra una opposizione esecutiva, ma costituisce una ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, con la conseguenza che ad essa si applica la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali. Ne deriva che il termine per la riassunzione del giudizio di rinvio, ex art. 392 cod. proc. civ., deve essere computato tenendo conto della sospensione feriale, con conseguente tempestività della riassunzione intervenuta oltre i tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione ma entro il periodo utile una volta escluso il mese di agosto.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito nei confronti dell’agente della riscossione per ottenere la dichiarazione di illegittimità di un provvedimento di iscrizione ipotecaria sui propri beni, a tutela di crediti iscritti a ruolo di varia natura. La domanda è stata rigettata dal giudice di primo grado quanto ai crediti per sanzioni amministrative, mentre per i crediti tributari è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Tribunale ha confermato la decisione, ma la sentenza è stata cassata con rinvio. In sede di rinvio, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità dell’atto di citazione in riassunzione, ritenendolo depositato oltre i tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi, tra l’altro, dell’omessa considerazione della sospensione feriale dei termini nel mese di agosto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati per quanto di ragione, con riguardo all’assorbente profilo della sospensione feriale dei termini. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio sul presupposto che la riassunzione fosse avvenuta oltre i tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione.
La Corte qualifica l’oggetto del giudizio: si tratta dell’impugnazione di un provvedimento di iscrizione ipotecaria operato ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973. Non si verte, pertanto, in materia di esecuzione forzata, ma di un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito. Da tale qualificazione deriva l’assoggettamento alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali.
Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza, che ha ripetutamente affermato come l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati nella riscossione a mezzo ruolo non possa essere ricondotta alla categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore, sia che l’accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l’esistenza del diritto dell’agente di procedere all’iscrizione, sia che si contesti l’iscrizione sotto il profilo della regolarità formale dell’atto.
Il rilievo per cui l’instaurazione del giudizio di rinvio non avrebbe potuto ritenersi tardiva, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, è assorbente di ogni altra questione e sufficiente a determinare la cassazione della pronuncia impugnata. Il terzo motivo, relativo al merito della domanda, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due.
La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice di merito, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché si proceda all’esame del merito della domanda nei limiti consentiti dalla portata dell’originaria decisione di cassazione.
Nota della Redazione
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