Licenziamento collettivo e platea circoscritta solo con oggettive esigenze provate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8802 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il datore di lavoro può circoscrivere la platea dei lavoratori da licenziare agli addetti di una determinata sede territoriale solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive, che devono essere coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991. È onere del datore provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito della scelta, nonché l’assenza di fungibilità tra gli addetti prescelti e i dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi. La violazione dei criteri di scelta per illegittima delimitazione della platea non integra una mera violazione procedurale, ma una violazione sostanziale che comporta l’applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle telecomunicazioni avvia una procedura di mobilità che viene poi limitata ai dipendenti della sola sede di L’Aquila. Il licenziamento collettivo viene impugnato da uno dei lavoratori interessati. Il Tribunale dichiara illegittimo il recesso e ordina la reintegra nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal recesso alla reintegra.

La Corte d’appello respinge il reclamo della società. Ritiene che la delimitazione della platea alla sede aquilana fosse immotivata, perché la comunicazione di avvio era del tutto standardizzata e incentrata solo sulla dislocazione geografica del personale. Dall’istruttoria emergeva invece che presso quella sede erano presenti professionalità comparabili a quelle delle altre sedi e che il passaggio ad altri settori produttivi non richiedeva formazione particolarmente onerosa. La società propone ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa condanna generica pronunciata d’ufficio, la censura è inammissibile perché nuova e, comunque, infondata: la domanda dei lavoratori, priva di quantificazione, era stata correttamente interpretata come richiesta di condanna generica limitata all’an. In caso di error in procedendo, la Corte di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8077 del 2012.

I motivi secondo e terzo sono inammissibili: la società insiste sulla carenza di interesse ad agire, ma non coglie la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale ha ritenuto l’atto introduttivo sufficiente a descrivere i profili professionali e le griglie di comparazione. La nullità per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., è prospettabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia incomprensibile.

Il quarto motivo è infondato: la sentenza impugnata ha implicitamente respinto il reclamo sull’omessa istruttoria, evidenziando che le griglie di comparazione, la lettera di avvio e di chiusura della procedura e la prova testimoniale dimostravano la fungibilità dei lavoratori con i colleghi delle altre sedi.

Il quinto motivo è infondato. Il Collegio ribadisce che non rileva, ai fini dell’esclusione della comparazione, la circostanza che il mantenimento in servizio esigerebbe un trasferimento con aggravio di costi: tra i parametri dell’art. 5, legge n. 223 del 1991 non figurano né i costi aggiuntivi né la dislocazione territoriale delle sedi. La platea può essere limitata solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive, coerenti con la comunicazione ex art. 4, comma 3, e il datore deve provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito.

Il sesto motivo, proposto in via subordinata, è infondato. La Corte distingue la violazione delle procedure, che comporta la tutela meramente indennitaria, dalla violazione dei criteri di scelta, che comporta la tutela reintegratoria. Nel caso concreto non ricorre una mera incompletezza formale delle comunicazioni, ma una violazione sostanziale: i criteri di scelta sono stati applicati a una platea illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso aziendale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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