Cessione di quote non riqualificabile come cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 7473 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 cui l’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018 ha riconosciuto portata di interpretazione autentica e quindi efficacia retroattiva, impone di qualificare l’atto «per intrinseco», sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti collegati. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare una cessione totalitaria di quote societarie come cessione d’azienda in ragione della sola equivalenza economico-sostanziale del risultato perseguito dalle parti, poiché i due negozi tipici producono effetti giuridici diversi. L’eventuale recupero di un indebito vantaggio fiscale resta possibile, ma solo sul diverso piano dell’abuso del diritto o dell’elusione, con le garanzie procedimentali di cui all’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Il Fatto
Con atto di cessione di partecipazioni registrato nel dicembre 2016, la società contribuente trasferiva l’intero capitale sociale di una società controllata a un acquirente, dichiarando un valore di poco inferiore al milione di euro. L’Amministrazione finanziaria riteneva che l’operazione, al di là della forma, realizzasse in realtà una cessione d’azienda e notificava avviso di liquidazione per la maggiore imposta proporzionale di registro, in luogo di quella fissa assolta.
La CTP accoglieva il ricorso del contribuente; la CTR del Lazio, all’esito dell’appello dell’Ufficio, riformava la decisione ritenendo legittima la riqualificazione sulla base dell’equivalenza funzionale tra cessione totalitaria di quote e cessione di azienda. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso e il P.G. ha concluso per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’art. 20 TUR. La riforma del 2017 ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione e agli elementi da esso desumibili, escludendo quelli extratestuali e gli atti collegati; la legge di bilancio 2019 ha qualificato tale modifica come interpretazione autentica, con efficacia retroattiva.
Il giudice delle leggi, con le sentenze n. 158/2020 e n. 39/2021, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, riconoscendo compatibilità con la Costituzione della configurazione dell’imposta di registro come imposta d’atto e coerenza della scelta legislativa di escludere rilievo agli elementi estrinseci.
Su questa premessa la giurisprudenza di legittimità ha affermato la preclusione alla riqualificazione negoziale “per estrinseco” o per collegamento negoziale, ammettendo l’accesso a elementi esterni solo nella diversa prospettiva dell’abuso del diritto, con l’osservanza del contraddittorio preventivo e delle garanzie di cui all’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Nel caso concreto, la Corte rileva che la cessione totalitaria di quote non produce gli effetti giuridici propri della cessione d’azienda: non comporta il trasferimento di un compendio produttivo organizzato, né determina il subentro nei rapporti e nelle responsabilità tipiche dell’azienda. L’attività qualificatoria dell’Ufficio non può travalicare lo schema negoziale tipico prescelto dalle parti mediante l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa, fondata sulla sola equivalenza economica del risultato. L’Amministrazione, inoltre, non ha indicato quali clausole dell’atto ne avrebbero mutato la sostanza.
Il secondo motivo è pertanto accolto, respinto il primo e assorbito il terzo. La sentenza impugnata è cassata e, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono compensate in ragione del sopravvenuto assetto normativo; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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