Cessione di ramo d’azienda e autonomia funzionale: nozione di impresa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18948 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento di ramo d’azienda, l’art. 2112 cod. civ., anche nel testo modificato dall’art. 32 d.lgs. n. 276/2003, richiede quale elemento costitutivo l’autonomia funzionale del ramo ceduto, intesa come capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi. Tale requisito va letto in reciproca integrazione con quello della preesistenza. Il ramo ceduto deve quindi rispettare la nozione di impresa e possedere l’autonomia idonea a consentire lo svolgimento ex se dell’attività imprenditoriale sul mercato, anche verso i terzi, e non solo verso la cedente. È legittima in astratto anche la cessione di un ramo dematerializzato, purché il gruppo di dipendenti esprima una professionalità omogenea e coesa mediante uno specifico know-how. Il ramo deve essere in grado di operare indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi stipulato contestualmente fra cedente e cessionaria.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 392/2024, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’inefficacia della cessione di ramo d’azienda intervenuta tra una banca, quale incorporante di una società di servizi, e una società cessionaria, nonché l’inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei dipendenti. Il giudice di merito aveva ordinato alla banca il ripristino dei rapporti di lavoro e la condanna alle spese.

La peculiarità della fattispecie risiedeva nel fatto che la banca cedente, tramite un contratto di appalto concluso con la cessionaria, aveva continuato ad avvalersi delle prestazioni degli stessi lavoratori ceduti, addetti alla struttura di recupero crediti. I giudici di seconde cure avevano escluso l’autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto. Le due società hanno proposto separati ricorsi per cassazione, cui i lavoratori hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi dei due ricorsi, tutti diretti a censurare l’interpretazione dell’art. 2112 cod. civ. operata dai giudici di merito. Il primo motivo della banca e il quarto della cessionaria, concernenti la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e per omessa pronuncia, sono stati ritenuti infondati. La sentenza impugnata, infatti, raggiunge il cd. minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053/2014) e il vizio di motivazione ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza disamina logica e giuridica (Cass. n. 9105/2017, Cass. n. 20921/2019).

Quanto all’omessa pronuncia sul mandato di gestione dei crediti, la Corte ha rilevato che i giudici d’appello avevano preso in considerazione quel motivo e lo avevano rigettato, sia pure implicitamente, affermando che al momento della cessione la struttura non era autosufficiente: senza i coevi contratti di appalto e senza l’inserimento nell’organizzazione della cessionaria, il presunto ramo non sarebbe stato in grado di operare nel libero mercato.

Nel merito, la Corte ha ribadito che la cessione di un ramo dematerializzato è astrattamente legittima, a condizione che il gruppo di dipendenti esprima una professionalità omogenea e coesa mediante uno specifico know-how. Nel caso concreto, l’accertamento di fatto dei giudici di merito aveva escluso tale requisito, evidenziando la mancanza di autonomia organizzativa ed economica. I contratti di service per i programmi informatici e la logistica degli immobili costituivano specifici indicatori dell’assenza di autonomia in capo al complesso ceduto.

La Corte ha richiamato il pacifico orientamento secondo cui il ramo rilevante ex art. 2112 cod. civ. deve rispettare la nozione di impresa e possedere l’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell’attività imprenditoriale sul mercato, anche verso terzi. L’autonomia funzionale va letta in integrazione con la preesistenza, in armonia con la giurisprudenza dell’Unione secondo cui l’autonomia dell’entità ceduta deve preesistere al trasferimento (Cass. n. 22249/2021). Il ramo deve poter operare indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi stipulato contestualmente (Cass. n. 19034/2017, Cass. n. 11247/2016).

La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale orientamento, avendo verificato che l’attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad attività rimaste alla cedente. Entrambi i ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna delle ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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