Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5907 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non costituisce uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata. Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze del processo, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Sono dunque inammissibili le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, degradano in una richiesta di rivalutazione dei fatti storici. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione manchi del tutto o sia affetta da vizi giuridici che la rendano inconciliabile, perplessa o incomprensibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società a un dipendente con mansioni di venditore. Le condotte addebitate consistevano nella cessione abusiva di merce aziendale e nell’infedeltà nella compilazione dei rendiconti relativi alle trasferte, per annotazioni di visite ad aziende clienti in realtà non effettuate.
I giudici del merito hanno escluso l’equiparazione di tali condotte alle fattispecie punite con sanzioni conservative dal CCNL Legno e Industria, ritenendo raggiunta la prova dei fatti e condannando il lavoratore a ripetere le somme riscosse in virtù della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che le censure formulate come violazione o falsa applicazione di legge e come omesso esame di un fatto decisivo mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio: spetta al giudice di merito scegliere, tra le risultanze processuali, quelle maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Sono richiamate, in proposito, Cass. n. 27686 del 2018, Cass. Sez. U. n. 7931 del 2013, Cass. n. 14233 del 2015 e Cass. n. 26860 del 2014.
Le Sezioni unite hanno di recente ribadito l’inammissibilità delle censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mancanza assoluta di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, pongono a presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. Sono citate Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019, Cass. Sez. U. n. 33373 del 2019 e Cass. Sez. U. n. 25950 del 2020.
Quanto alle censure veicolate tramite il paradigma del n. 3 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., esse non individuano un errore di diritto, ossia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, ma involgono apprezzamenti di merito sulla sussistenza della condotta addebitata, sottratti al sindacato di legittimità.
Anche il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito è censurato con modalità inammissibili. Secondo un costante insegnamento (da ultimo Cass. n. 36427 del 2023 e Cass. n. 6468 del 2024), tale valutazione è devoluta al giudice di merito ed è sindacabile solo se la motivazione manchi del tutto o sia articolata su espressioni o argomenti inconciliabili, perplessi o manifestamente incomprensibili, come precisato da Cass. n. 14811 del 2020. La parte non può limitarsi a invocare una diversa combinazione degli elementi o un diverso peso specifico di ciascuno.
Difetta inoltre il presupposto del fatto storico dimostrato, la cui mancata valutazione avrebbe dovuto condurre con certezza a un diverso esito della lite (Cass. n. 18715 del 2016 e Cass. n. 20817 del 2016). Infine, la censura sull’errata interpretazione della lettera di contestazione disciplinare non risulta affrontata nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica dove e quando la questione sarebbe stata introdotta, violando gli oneri di specificità di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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