Illecito amministrativo da appalto illecito: sanzioni autonome per committente e appaltatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15703 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per utilizzazione illecita di manodopera, l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 prevede distinte sanzioni a carico dell’impresa di somministrazione non autorizzata e dell’impresa utilizzatrice. In materia di illecito amministrativo opera il principio di personalità della responsabilità, per cui ciascun soggetto risponde in proprio della sanzione, anche quando l’illecito sia commesso in concorso con altri, ai sensi dell’art. 5 legge n. 689/1981. La solidarietà è circoscritta all’ipotesi dell’art. 6 legge n. 689/1981, tra autore dell’illecito e persona giuridica, e non si estende ai rapporti tra committente e appaltatore. Ne consegue che il pagamento della sanzione da parte di uno degli obbligati non estingue l’autonoma obbligazione degli altri.
Il Fatto
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha notificato ordinanza-ingiunzione a una società committente e al suo legale rappresentante, contestando l’impiego di lavoratori sulla base di contratti di appalto illeciti e irrogando sanzioni amministrative. Le contestazioni riguardavano anche le società formalmente appaltatrici e i rispettivi rappresentanti.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’Appello ha confermato la decisione. I soccombenti hanno sostenuto, tra l’altro, che il pagamento della sanzione effettuato da una delle appaltatrici avrebbe estinto l’obbligazione a loro carico, con duplicazione del prelievo. La questione è giunta in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sull’omessa indicazione delle conclusioni nella sentenza impugnata. Richiamando l’art. 132, comma 2, n. 3), cod. proc. civ., i giudici di legittimità ribadiscono che la mancata o inesatta trascrizione delle conclusioni determina nullità solo quando esse non siano state esaminate. Nel caso concreto le conclusioni risultano tutte valutate, mentre non vi è traccia delle asserite istanze istruttorie.
Sul secondo motivo, la Corte chiarisce che dall’unico verbale di accertamento derivano tre distinte sanzioni a carico di soggetti diversi. L’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 punisce separatamente l’impresa di somministrazione non autorizzata e l’utilizzatore. In materia di illecito amministrativo vige il principio di personalità della responsabilità, per cui ciascun trasgressore soggiace per intero alla sanzione stabilita, anche in caso di concorso, secondo l’art. 5 legge n. 689/1981.
La Corte richiama sul punto Cass. ord. n. 30712 del 2021, secondo cui l’art. 6 legge n. 689/1981 disciplina una diversa ipotesi, quella della solidarietà del soggetto che non ha concorso nella violazione. La solidarietà tra committente e appaltatore, pertanto, non è configurabile al di fuori dei limiti dell’art. 6, e il pagamento di una delle appaltatrici non estingue l’obbligazione autonoma dei ricorrenti.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa genuinità degli appalti, è giudicato in parte inammissibile, perché sollecita un riesame del merito, e in parte infondato: il documento invocato è stato valutato, ma ritenuto insufficiente a superare il quadro probatorio. Il quarto motivo è inammissibile, poiché non si confronta con la motivazione della Corte territoriale: il termine dei 90 giorni dell’art. 14 legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui il quadro complessivo è apprezzabile come illecito, non dalla violazione, e riguarda la notifica del verbale, non la successiva ordinanza-ingiunzione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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