Cessione di ramo d’azienda invalida e obbligo retributivo del cedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15276 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione di ramo d’azienda accertata come invalida, il rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità del cedente. La sentenza che accerta la illegittimità della cessione è titolo idoneo a fondare l’obbligo retributivo del cedente che, senza giustificato motivo, non ripristini il rapporto. In tale ipotesi si configura la mora accipiendi del datore di lavoro e l’obbligazione retributiva assume natura retributiva e non risarcitoria, con superamento della regola sinallagmatica della corrispettività. Non è dovuta la deduzione del guadagno alternativo conseguito dal lavoratore presso il cessionario di fatto, che resta estraneo alle vicende del rapporto originario.

Il Fatto

La controversia trae origine da una cessione di ramo d’azienda posta in essere da una banca in favore di una società cessionaria. Il giudice di primo grado, con una sentenza del Tribunale di Mantova, aveva accertato la inefficacia della cessione. I lavoratori interessati avevano quindi proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della banca per il pagamento delle retribuzioni maturate.

La banca si era opposta. La Corte d’appello di Brescia, confermando la decisione di primo grado, aveva condannato l’istituto al pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora fino al ripristino dei rapporti di lavoro, riconoscendo soltanto alcune voci retributive. Avverso quella pronuncia la banca ha proposto ricorso per cassazione, anche chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite; i lavoratori hanno resistito proponendo ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale, articolato in sei motivi esaminati congiuntamente perché connessi, è stato respinto. La Corte ha richiamato e confermato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2990 del 2018, secondo cui il datore di lavoro che, nonostante la sentenza che accerta il vincolo, non ricostituisce i rapporti di lavoro senza giustificato motivo, deve sopportare il peso economico delle retribuzioni pur senza ricevere la prestazione, sebbene offerta.

La Corte ha valorizzato l’interpretazione costituzionalmente orientata già accolta in relazione agli artt. 3, 36 e 41 Cost., con superamento della regola della corrispettività, giudicata inidonea a fornire tutela effettiva al lavoratore. È stato inoltre richiamato il riconoscimento di tale indirizzo quale diritto vivente da parte della Corte cost. n. 29 del 2019.

Sul punto della unicità del rapporto, i giudici di legittimità hanno ribadito che soltanto un legittimo trasferimento d’azienda, conforme al modello dell’art. 2112 c.c., comporta la continuità di un rapporto unico e immutato. Ove la cessione sia invalida, il rapporto con il cessionario si considera instaurato in via di mero fatto, mentre resta in vita quello con il cedente, insensibile alle vicende anche estintive del distinto rapporto di fatto.

Il Collegio ha ritenuto assorbite le censure relative all’art. 614-bis c.p.c. e agli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 276/2003 e 38 del d.lgs. n. 81/2015, ed ha escluso i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite e per la questione di legittimità costituzionale.

Il ricorso incidentale dei lavoratori è stato parimenti respinto. Il primo motivo, che denunciava motivazione contraddittoria sull’EDR, è stato giudicato infondato per la coerenza complessiva della motivazione. Il secondo, sulle spese, è stato rigettato perché la compensazione rientra nella legittima applicazione dell’art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte cost. n. 77 del 2018. La Corte ha infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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