Cessione degli spazi assunzionali all’ATA rifiuti: parere negativo (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 106 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei vincoli assunzionali delineato dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si fonda su un rigido nesso di corrispondenza tra la spesa per il personale a tempo indeterminato e l’ammontare delle entrate correnti dell’ente. Tale nesso è derogabile solo nelle ipotesi eccezionalmente e tassativamente previste dalla legge e non è pertanto estensibile per analogia. Ne consegue che la cessione di capacità assunzionali, ammessa dall’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, TUEL in favore della sola Unione di Comuni, non opera in favore dell’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti, organismo non riconducibile a quella fattispecie organizzativa. Né le clausole convenzionali che impegnano i Comuni a mettere a disposizione risorse per l’esercizio delle funzioni dell’ATA possono legittimare il trasferimento degli spazi assunzionali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune marchigiano, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguardava la possibilità per il Comune di cedere propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti della provincia di Ascoli Piceno.
L’ATA aveva infatti richiesto agli enti partecipanti la cessione di spazi finanziari di spesa del personale per strutturare la propria dotazione organica con assunzioni a tempo indeterminato. A sostegno della richiesta erano richiamate disposizioni regionali e clausole della convenzione regolante i rapporti tra gli enti locali appartenenti all’ATA. La questione è giunta alla Sezione regionale di controllo per la verifica dei presupposti di ammissibilità e per la soluzione del merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, la domanda è stata ritenuta legittima perché proveniente dall’organo di vertice politico dell’ente e trasmessa tramite il CAL. Quanto al secondo, il quesito verte in materia di contabilità pubblica, attenendo alle modalità di applicazione di norme di coordinamento della finanza pubblica finalizzate al contenimento della spesa corrente per il personale, e presenta carattere generale e astratto.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina dell’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, che consente assunzioni a tempo indeterminato entro un valore soglia percentuale, differenziato per fascia demografica e calcolato sulla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti. Il DPCM 17 marzo 2020 ha individuato le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le percentuali massime di incremento. I Comuni collocati al di sotto della soglia possono aumentare la spesa per il personale a tempo indeterminato, a condizione di mantenere l’equilibrio pluriennale di bilancio e la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni.
Secondo la Sezione, il tenore e la ratio di tali disposizioni introducono un vincolo di stretta corrispondenza tra spesa per assunzioni ed entrate correnti, non derogabile fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge e non estensibile per analogia. Richiamando i precedenti della sezione Lombardia e della sezione Toscana, la Corte ha quindi escluso che la deroga dell’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, TUEL — che consente ai Comuni di cedere le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte — possa applicarsi ad enti diversi dall’Unione.
L’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti non è riconducibile, per natura giuridica e conformazione organizzativa, a tale fattispecie e resta fuori dal perimetro applicativo della norma. La Corte ha altresì escluso che la deroga possa desumersi dalla legislazione regionale, dalla convenzione tra gli enti o dal rinvio al TUEL. Le clausole che impegnano i Comuni a mettere a disposizione risorse, o che ammettono l’utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali, non postulano né autorizzano alcuna cessione di spazi assunzionali. Il parere è stato quindi reso in senso negativo.
Nota della Redazione
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