Charge back per bene contraffatto: il PSP non risponde dell’inadempimento del fornitore (ABF Collegio di Bari n. 723 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di acquisto di beni e servizi mediante carta di pagamento, il soggetto responsabile dell’inadempimento è il beneficiario del pagamento e non il prestatore di servizi di pagamento, che risponde soltanto dell’eventuale inadempimento nell’esecuzione del servizio, salvo diversa previsione contrattuale o di legge. Una volta impartito, l’ordine di pagamento è irrevocabile ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010. Il prestatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi, ma il rimborso resta subordinato al consenso del beneficiario, secondo l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010. È conforme a correttezza il contegno del prestatore che abbia attivato una procedura di charge back e ne abbia documentato l’esito negativo.
Il Fatto
Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto alla restituzione di 113,05 euro, corrispondenti al prezzo di un prodotto acquistato online e rivelatosi poi contraffatto.
L’intermediario resiste sostenendo che l’operazione è stata disposta volontariamente dal cliente e correttamente autenticata, registrata e contabilizzata, con autenticazione a due fattori. Rileva che la doglianza riguarda la non conformità del bene ricevuto rispetto a quello acquistato e che la procedura di charge back, pur tentata, ha avuto esito negativo. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nel diritto del ricorrente al rimborso del prezzo di un bene acquistato online e risultato contraffatto. Osserva che l’operazione è pacificamente stata effettuata personalmente e consapevolmente dal ricorrente, il quale ha poi ricevuto un bene non conforme a quello che riteneva di acquistare.
Il punto di diritto è netto. Secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, l’ordine di pagamento, una volta impartito, è irrevocabile. Da ciò discende, secondo un orientamento consolidato tra i Collegi territoriali richiamato nel provvedimento, che nell’acquisto di beni e servizi il responsabile dell’inadempimento è il beneficiario del pagamento e non il prestatore di servizi di pagamento. Quest’ultimo risponde soltanto dell’eventuale inadempimento nell’esecuzione del servizio, salvo che non sia diversamente previsto contrattualmente o da una disposizione di legge, come affermato dalla decisione dello stesso Collegio n. 8330/2023.
Nel caso concreto il ricorrente lamenta la scorrettezza dell’intermediario, che non si sarebbe attivato per recuperare la somma. Il Collegio rileva però che la documentazione contrattuale relativa all’emissione della carta esclude espressamente la responsabilità del prestatore per i rapporti tra titolare e fornitori convenzionati. L’art. 9, comma 4, delle condizioni generali stabilisce che il prestatore rimane estraneo a tali rapporti e che per ogni controversia il titolare deve rivolgersi al fornitore convenzionato, restando esclusa ogni responsabilità per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili. Dalla documentazione non risulta alcuna facoltà del cliente di chiedere l’avvio di una procedura di charge back.
Quanto all’operato dell’intermediario, lo stesso ha dichiarato e dimostrato, producendo copia delle interlocuzioni interbancarie, di aver avviato di propria iniziativa una procedura di charge back nell’interesse del cliente, con esito negativo. Il Collegio richiama l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010, secondo cui il prestatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento, ma una volta divenuto irrevocabile l’ordine il rimborso è subordinato al consenso del beneficiario, come affermato dalle decisioni nn. 7363/2024 e 15198/2022 e da ABF Milano n. 16506/2022.
La condotta dell’intermediario è dunque ritenuta conforme a correttezza. Il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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