Ricorso ABF inammissibile senza prova della delega al vicepresidente (ABF Collegio di Bologna n. 1619 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario la legittimazione del soggetto che agisce in nome di un’associazione è subordinata alla prova dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza. Non è sufficiente l’autocertificazione dello stesso soggetto che affermi di essere vicepresidente vicario con poteri di rappresentanza legale, né la dichiarazione di chi assume la qualifica di presidente, quando quest’ultima non sia a sua volta dimostrata e non venga prodotta la fonte dei poteri specifici di operare sui rapporti bancari. A fronte di una tempestiva eccezione dell’intermediario, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiuso in data 26.3.2024 il conto corrente acceso presso l’intermediario resistente e ha contestato l’addebito di € 100 per “chiusura POS virtuale”. Sostiene di non essere stato informato in precedenza della debenza della somma e di aver ricevuto il documento di sintesi solo alla data di chiusura. La clausola sarebbe inoltre nulla, perché la normativa del TUB, dopo la c.d. legge Bersani, sancisce la gratuità della chiusura del conto. Esperito senza esito il reclamo, ha riproposto la doglianza davanti all’Arbitro.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare che il soggetto che ha agito per conto della ricorrente non ne è il rappresentante. Nel merito ha sostenuto la conformità dell’addebito alle condizioni contrattuali e l’inconferenza del richiamo alla legge Bersani, che riguarda la sola chiusura del conto e non i servizi accessori come il POS. Ha inoltre contestato la prova del danno. Nelle repliche il ricorrente ha qualificato chi ha agito come vicepresidente vicario con delega operativa sul conto, producendo un’autocertificazione e una dichiarazione del presidente dell’associazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di carenza di legittimazione del soggetto che ha agito in nome del ricorrente, ritenendola assorbente rispetto al merito. Dalla documentazione emerge che lo statuto dell’associazione attribuisce la rappresentanza legale di ciascun comitato territoriale al Presidente. Il soggetto intervenuto è invece un vicepresidente vicario, che ha depositato una propria autocertificazione nella quale si dichiara investito dei poteri di rappresentanza legale.
Il Collegio rileva che una delega in favore del vicepresidente non è in alcun modo provata. Non è stata versata in atti e non è sanata dalla dichiarazione del presidente, il quale peraltro non dimostra a propria volta la qualifica dichiarata. La dichiarazione si riferisce, a ben vedere, a pretesi poteri specifici di operare sui conti attribuiti al vicepresidente, rispetto ai quali non viene prodotta la fonte dalla quale tali poteri sarebbero desumibili, come ad esempio il verbale dell’organo gestorio.
La conclusione del Collegio è quindi netta: a fronte della tempestiva eccezione dell’intermediario, deve dichiararsi la carenza di legittimazione attiva del soggetto che ha agito nella procedura. Il ricorso è pertanto inammissibile. La decisione lascia così impregiudicato il merito della contestazione sull’addebito per la chiusura del POS virtuale e sull’operatività della disciplina richiamata dal ricorrente.
Nota della Redazione
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