Chat criptate utilizzabili salvo prova violazione diritti fondamentali (Cass. pen. Sez. III n. 5018 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini e già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento pendente davanti ad essa è ammissibile secondo la disciplina sulla circolazione delle prove tra procedimenti, desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e dall’art. 78 disp. att. cod. proc. pen. L’utilizzabilità è esclusa solo se il giudice italiano rilevi che l’impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui il diritto di difesa e la garanzia del giusto processo, gravando l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione sulla parte interessata. Non è richiesta l’osservanza, da parte dello Stato di esecuzione, di tutte le disposizioni dell’ordinamento italiano in tema di formazione e acquisizione degli atti.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da una indagine della Procura distrettuale di Bari su un traffico di sostanze stupefacenti gestito, tra l’agosto del 2020 e il febbraio del 2021, da soggetti attivi tra Andria e Fasano. L’indagine consentiva il sequestro dello stupefacente di cui al capo 6), in data 12 agosto 2020, e quello di cui al capo 8), con l’arresto in flagranza della donna incaricata di riceverlo, il 19 febbraio 2021.

Con O.I.E. n. 13/21 la DDA di Bari chiedeva alle autorità di Belgio, Francia e Olanda i dati relativi alle comunicazioni effettuate tramite la piattaforma criptata Sky-Ecc. L’autorità francese trasmetteva le chat contenute nei server sequestrati nell’operazione “Vanilla”. Il G.i.p. del Tribunale di Bari, con ordinanza del 17 ottobre 2023, individuava il ricorrente quale utilizzatore dell’ID 6QDE56 e applicava la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 16 novembre 2023, rigettava l’istanza. La Quarta Sezione di questa Corte, con sentenza del 13 marzo 2024 n. 13819, annullava con rinvio, accogliendo i motivi sulla utilizzabilità delle chat criptate e sull’identificazione dell’utilizzatore. Il Tribunale di Bari, in sede di rinvio, confermava il titolo cautelare con ordinanza del 22 aprile 2024, avverso la quale è proposto il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del giudizio di rinvio, delimitato dai motivi accolti dalla pronuncia rescindente. Richiama i principi delle Sezioni Unite n. 23756 del 29.02.2024, Giorgi, e n. 23755 del 29.02.2024, Gjuzi, secondo cui la trasmissione di comunicazioni già acquisite e decrittate all’estero è ammissibile e l’utilizzabilità è esclusa solo in presenza di allegazione e prova di violazione dei diritti fondamentali.

Sul primo motivo, relativo alla produzione documentale del pubblico ministero depositata in udienza, la Corte lo ritiene infondato. La documentazione risultava già consultabile nel sistema Tiap sin dal 12 aprile 2024, come confermato dalla comunicazione di cancelleria e dalla memoria del pubblico ministero. Gli atti inseriti nel sistema ministeriale, comunicati ai sensi dell’art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili e s’intendono conosciuti dalle parti. Anche ad accedere alla tesi difensiva, il motivo resterebbe infondato: il termine ad horas concesso integra un termine a difesa congruo rispetto alla scansione del procedimento di riesame, e la difesa ha potuto formulare eccezioni senza eccepire alcuna nullità.

Sul secondo motivo, la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia colmato le discrasie evidenziate in sede rescindente con ragionamento non manifestamente illogico. La giustificazione della differenza oraria tra chat e rilevamenti delle telecamere e del GPS è stata correttamente ricondotta a un possibile errore di impostazione oraria dei dispositivi di rilevazione, trattandosi di discrasia non “reale” e non idonea a escludere la contemporaneità dei fatti. Quanto all’identificazione dell’utilizzatore dell’ID 6QDE56, il Tribunale ha illustrato un complesso quadro indiziario basato sui servizi di osservazione dell’8 agosto 2020 e dell’8 gennaio 2021, sulle conversazioni con il coindagato, sull’arresto in flagranza del 19 febbraio 2021 e sulle chat relative al pagamento del difensore della donna arrestata. Le censure che propongono una diversa lettura delle emergenze indiziarie sono inammissibili in sede di legittimità.

Sul terzo motivo, la Corte lo ritiene infondato. Il Tribunale, applicando i principi delle Sezioni Unite, ha concluso per la piena utilizzabilità delle comunicazioni acquisite tramite O.I.E., trattandosi di dati già acquisiti e conservati nella memoria dei supporti, riconducibili al sequestro di corrispondenza e non all’intercettazione telematica, e dunque acquisibili ai sensi dell’art. 238, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ribadisce che l’attività tecnica di decriptazione non rientra nella nozione di intercettazione, non riguardando la captazione e la registrazione in itinere. Le censure sull’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e sulle modalità di decrittazione sono inammissibili perché già esaminate nella pronuncia rescindente. Le doglianze sul segreto di Stato, sull’O.I.E. “a bersaglio indiscriminato” e sull’invio parziale delle chat sono inammissibili perché nuove o aspecifiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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