Inammissibile il ricorso cautelare generico avverso l’aggravamento della misura (Cass. pen. Sez. II n. 50 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale che dispone l’aggravamento della misura cautelare è inammissibile quando non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. In sede cautelare opera il requisito di specificità estrinseca del ricorso, previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attesa la comune ratio con l’impugnazione dei provvedimenti del tribunale del riesame. Il giudice del merito cautelare valuta la gravità della violazione e l’inidoneità della misura meno afflittiva ai fini del ripristino di quella di massimo grado, ai sensi dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Il Fatto

Un’indagata era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara propose appello avverso l’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di aggravamento formulata ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen. Il Tribunale di L’Aquila, in accoglimento dell’appello, applicò la misura cautelare della custodia in carcere.

Avverso tale ordinanza l’indagata propose ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 276, comma 1-ter, e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La difesa lamentava che il Tribunale non avesse valorizzato la condotta irreprensibile mantenuta dall’indagata durante la misura degli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con un motivo del tutto generico. La questione giuridica centrale riguarda il requisito di specificità dell’impugnazione in materia cautelare e il rapporto tra il vizio dedotto e la motivazione effettivamente resa dal giudice.

L’ordinanza impugnata aveva evidenziato la gravità della violazione commessa: l’indagata si era allontanata dal luogo in cui era sottoposta agli arresti domiciliari per introdursi abusivamente in un appartamento altrui. Tale condotta, unita ai numerosi precedenti specifici, rendeva inidonea la misura meno afflittiva e imponeva il ripristino di quella di massimo grado, ai sensi dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.

La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse affatto illogica né contraddittoria e che la difesa non si fosse confrontata con essa. Da qui il vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca. Tale requisito è rilevante anche in sede cautelare, con riferimento al ricorso avverso i provvedimenti del tribunale del riesame, attesa la comune ratio fondata sul rispetto dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La Corte ha richiamato sul punto Sez. 6 n. 11008 del 2020, Sez. 3 n. 13744 del 2016, Sez. 4 n. 12995 del 2016, Sez. 2 n. 13951 del 2014 e Sez. 6 n. 32227 del 2010. All’inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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