Partecipazione all’associazione per narcotraffico e aggravante armata (Cass. pen. Sez. VI n. 5022 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico può assumere contenuti variabili ed è sufficiente qualsiasi apporto causale, concreto e apprezzabile, idoneo a incidere sull’esistenza o sul rafforzamento del sodalizio. Il discrimine rispetto al concorso di persone nel reato risiede nella stabilità del vincolo e nell’indeterminatezza del programma criminoso, che rendono i reati-fine un epifenomeno della compagine associativa. L’aggravante del carattere armato di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 richiede, sul piano oggettivo, la sola disponibilità di armi da parte degli aderenti e, sul piano soggettivo, la loro concreta prevedibilità ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal G.u.p. del Tribunale di Bari, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di un imputato riconosciuto partecipe di un’associazione per delinquere dedita al narcotraffico, aggravata ai sensi dell’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, e responsabile della cessione di oltre un chilo di eroina. La pena è stata determinata in sette anni e quattro mesi di reclusione, previa equivalenza delle circostanze attenuanti generiche all’aggravante contestata, unificazione delle condotte sotto il vincolo della continuazione e riduzione per il rito.

Il processo trae origine da una più ampia indagine che aveva disvelato un sodalizio con base operativa in un centro pugliese. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sussistenza dell’associazione, il ruolo partecipativo dell’imputato, la configurabilità del concorso nel reato-fine, l’aggravante armata e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi relativi all’esistenza del sodalizio e alla condotta partecipativa, rilevando che essi si risolvono in censure in fatto non consentite in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha ricostruito l’associazione muovendo dall’accertamento dei reati-fine e valorizzando la struttura organizzata, i ruoli prestabiliti, i luoghi di stoccaggio degli stupefacenti, la cassa comune e l’assistenza mutualistica tra gli associati in caso di arresto.

Quanto al ruolo dell’imputato, la Corte conferma che la sua messa a disposizione, con la propria persona e con le proprie auto, non integra un gesto di mera cortesia, ma un contributo consapevole e apprezzabile. Il contatto con il corriere e con l’acquirente, l’accompagnamento durante la contrattazione e la consegna dello stupefacente, nonché il successivo fermo a bordo dell’auto con un carico di armi, attestano un rapporto di stretta collaborazione e fiducia con i vertici del sodalizio.

La Corte ribadisce che, in tema di associazione per narcotraffico, è sufficiente qualsiasi condotta idonea ad arrecare un contributo causale rispetto all’evento tipico, purché caratterizzata da concretezza e apprezzabilità per l’esistenza o il rafforzamento del vincolo, richiamando il consolidato orientamento di legittimità. Il discrimine con il concorso di persone nel reato è individuato nella stabilità del vincolo e nell’indeterminatezza del programma criminoso.

Sul versante dell’aggravante armata, la Corte conferma che essa richiede unicamente la disponibilità di armi da parte degli aderenti al sodalizio, non anche la correlazione tra le armi e gli scopi perseguiti, mentre sotto il profilo soggettivo è necessaria la prevedibilità concreta della loro presenza, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen. Il sequestro di armi, munizioni e silenziatori nella disponibilità dell’imputato, unitamente allo stretto rapporto con i vertici e alle conversazioni intercettate, dimostra la sussistenza della circostanza.

Il motivo relativo all’art. 114 cod. pen. è rigettato perché l’accertamento sulla marginalità dell’apporto costituisce questione di fatto, congruamente motivata. Infine, il motivo sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche è dichiarato aspecifico, avendo la Corte di merito valorizzato il ruolo di fiduciario e la gravità del fatto. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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