Motivazione per relationem e annullamento con rinvio per omesso esame (Cass. pen. Sez. 5 n. 14825 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è legittima solo quando il giudice dell’impugnazione dimostri di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, meditandole e ritenendole coerenti con la propria decisione. Il mero richiamo all’altro provvedimento non è sufficiente, essendo necessario che il giudice qualifichi gli elementi in esso indicati, lasciando traccia visibile del lavoro critico svolto. È viziata da carenza di motivazione la sentenza che si limiti a riprodurre o richiamare per stralci la decisione di primo grado, senza confrontarsi con gli specifici motivi di appello e senza argomentare sull’inconsistenza degli stessi.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado che aveva dichiarato due imputati colpevoli di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Il giudice d’appello aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione su alcuni capi e aveva rideterminato la pena.
Avverso tale decisione, gli imputati, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e consigliere di amministrazione di una società dichiarata fallita, ricorrevano per cassazione deducendo tre motivi: l’omessa motivazione sull’elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, l’omessa motivazione sull’assenza dell’elemento materiale della bancarotta patrimoniale e la mancata risposta sulla richiesta di riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, evidenziando le evidenti carenze argomentative della sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado si era limitato a riportarsi alle ragioni della decisione di condanna senza operare un’effettiva valutazione dei motivi di appello, superando i limiti della legittima motivazione per relationem.
Gli Ermellini hanno ricordato che tale tecnica di motivazione è consentita solo a tre condizioni: il riferimento a un legittimo atto procedimentale con motivazione congrua; la dimostrazione che il giudice ha meditato le ragioni del provvedimento di riferimento; la conoscibilità dell’atto per l’interessato. Nel caso di specie, difettavano i primi due requisiti, poiché la sentenza si era limitata a riprodurre stralci della decisione confermata senza confrontarsi con le specifiche censure.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado non aveva chiarito quale delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale fosse integrata, riferendosi sia alla sottrazione che alla tenuta irregolare, senza distinguere il dolo specifico dal dolo generico. Il giudice d’appello aveva ritenuto le doglianze difensive mere formule di stile, omettendo di valutare la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice.
Inoltre, è emersa una contraddizione decisiva: la Corte territoriale aveva confermato la bancarotta patrimoniale distrattiva traendo la prova della distrazione delle rimanenze proprio dai dati contabili che lo stesso giudice aveva ritenuto non attendibili, senza rispondere all’incongruenza segnalata dalla difesa. Analogamente, i pagamenti effettuati dagli imputati erano stati qualificati come bancarotta preferenziale, in diversa qualificazione rispetto alla sentenza di primo grado, senza indicare le ragioni del mutamento.
La Suprema Corte ha, infine, rilevato il silenzio totale della sentenza impugnata sulle richieste relative all’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non potendo considerarsi una risposta adeguata il mero riferimento a una discrasia temporale tra il reato contestato e le condotte distrattive. Per queste ragioni, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
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Nota della Redazione
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