Opposizione ex art. 445 bis c.p.c., il giudice decide sull’intera domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16184 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione disciplinato dall’art. 445 bis c.p.c. il giudice è tenuto a pronunciare sull’intera res litigiosa e non può limitare l’indagine ai soli motivi di opposizione. Egli deve misurarsi con tutti i motivi di contestazione e valutare l’eventuale aggravamento delle infermità, anche se sopravvenuto nel corso del giudizio, come imposto dall’art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche in tale sede. Resta ferma la discrezionalità di rinnovare o meno la consulenza tecnica, ma il giudice, quale peritus peritorum, è tenuto a confutare i rilievi critici senza l’ausilio del consulente. Le contestazioni alla consulenza, anche parziali, precludono l’emissione del decreto di omologa, che se emesso è travolto dalla decisione assunta in sede ordinaria.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 445 bis, comma 6, c.p.c., ha rigettato il ricorso e compensato le spese in misura della metà. Il giudice ha dato atto che l’opposizione riguardava esclusivamente il requisito sanitario relativo all’indennità di accompagnamento, essendo la condizione di portatore di handicap già accertata dal CTU nella precedente fase e non contestata. Ha quindi ritenuto di non rinnovare la consulenza, in difetto di puntuali contestazioni all’iter logico-scientifico seguito dal consulente, e ha dichiarato di non dover provvedere sulla domanda di accertamento di handicap grave, condizione già riconosciuta con omologa parziale. La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; ha resistito l’INPS con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. e dell’art. 445 bis c.p.c., per non avere la sentenza impugnata valutato la sopravvenienza di un aggravamento, documentata da un certificato medico specialistico, senza prendere posizione sulla variazione del quadro sanitario. Il motivo, dedotto nel rispetto degli oneri di autosufficienza, è fondato.

La Corte rileva che la sentenza impugnata non si confronta con le risultanze del certificato medico che attestavano un aggravamento delle infermità, come richiesto nel ricorso depositato ai sensi dell’art. 445 bis, comma 6, c.p.c., ed è pertanto incorsa nei vizi denunciati. Il giudice dell’opposizione ha l’obbligo di misurarsi con tutti i motivi di contestazione, ferma restando la discrezionalità di procedere o meno alla rinnovazione della consulenza tecnica, ove, quale peritus peritorum, si faccia carico di confutare i rilievi critici avanzati senza l’ausilio del consulente. Egli è però tenuto a valutare tutte le malattie, benché sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall’art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c..

Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c. e degli artt. 112, 132, 149 e 161 c.p.c., per non avere il Tribunale pronunciato sull’intera domanda e, in particolare, per avere omesso di esaminare la domanda relativa all’handicap grave, condizione già accertata in sede di ATP e oggetto di omologa parziale.

Anche tali motivi sono fondati. La pronuncia del Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio per cui il giudice dell’opposizione deve pronunciare sull’intera res litigiosa e non può limitare l’indagine ai motivi di opposizione. Ha altresì disatteso la regola per cui le contestazioni alla consulenza tecnica, anche parziali, precludono l’emissione del decreto di omologa, che, se nel frattempo emesso, è destinato ad essere travolto dalla decisione assunta in sede di giudizio ordinario.

La Corte accoglie pertanto i primi tre motivi, con assorbimento del quarto, relativo alla statuizione sulle spese, da regolare nuovamente all’esito del giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in persona di un diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. È disposta l’omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente in caso di riproduzione della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *