Fonte regolamentare riservata: necessaria la produzione integrale (Cass. civ. Sez. L n. 24049 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorso per cassazione richiede l’interpretazione diretta di una fonte regolamentare non pubblicata e riservata, il ricorrente deve produrre integralmente la fonte, non essendo sufficiente depositare o riprodurre i soli articoli oggetto di interpretazione. L’esame isolato di singole disposizioni non consente infatti di applicare compiutamente i criteri ermeneutici, compresa l’interpretazione sistematica. In tema di danno alla professionalità da inattività o dequalificazione, il pregiudizio non è in re ipsa: occorrono allegazioni specifiche, mentre la prova presuntiva può operare soltanto sulla base di elementi indiziari adeguatamente dedotti.
Il Fatto
Un lavoratore già impiegato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, successivamente transitato nel Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e poi rientrato nell’amministrazione di provenienza, aveva chiesto il riconoscimento dell’inquadramento come dirigente di prima fascia. La pretesa era fondata sull’art. 21 della legge n. 124/2007 e sull’art. 32 del regolamento DIS approvato con DPCM 23 marzo 2011, n. 1, che disciplina il reinserimento del personale e impone di considerare qualifica, progressioni di carriera e professionalità acquisite.
Il Tribunale aveva escluso qualsiasi automatismo nell’attribuzione della qualifica superiore, pur riconoscendo un danno patrimoniale per il ritardo nell’assegnazione dell’incarico. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda di superiore inquadramento e aveva negato il danno alla professionalità, ritenendo insufficienti le allegazioni sul pregiudizio. Il lavoratore aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investiva direttamente l’interpretazione dell’art. 32 del regolamento DIS. La Cassazione rileva però che si tratta di una fonte regolamentare non pubblicata e riservata, prodotta dal ricorrente soltanto limitatamente agli artt. 32 e 35. Da qui l’inammissibilità della censura.
La Corte richiama il principio già affermato per i contratti collettivi del settore pubblico non pubblicati: quando il giudice di legittimità è chiamato a interpretare direttamente una fonte della quale non vi è pubblica conoscenza, il testo deve essere prodotto integralmente. La sola riproduzione della disposizione controversa non soddisfa gli oneri previsti dagli artt. 366 e 369 c.p.c., perché impedisce di verificare se altre parti dell’atto incidano sull’interpretazione complessiva. La stessa regola viene estesa alle fonti regolamentari, poiché anche per esse l’interpretazione di una disposizione richiede l’esame della fonte nel suo insieme.
La Corte aggiunge che, anche esaminando i soli articoli prodotti, la censura sarebbe infondata. La clausola che colloca il dipendente immediatamente prima del pari grado o qualifica promosso che lo avrebbe seguito nel ruolo non può essere isolata dagli altri criteri di reinquadramento. Il parametro comparativo serve a neutralizzare gli effetti negativi del periodo trascorso presso gli organismi di informazione, attraverso una fictio di utile partecipazione alle opportunità di carriera maturate nel ruolo di provenienza. Non consente invece di attribuire automaticamente progressioni conseguite da altri dipendenti per fattori di merito individuali estranei alle ordinarie opportunità del ruolo, come l’accesso alla dirigenza mediante concorso pubblico in altro ruolo.
Il secondo motivo riguardava il danno alla professionalità. La Cassazione ribadisce che tale pregiudizio non deriva automaticamente dall’inadempimento datoriale e richiede una specifica allegazione della sua natura e delle sue caratteristiche. La prova può essere fornita anche per presunzioni, ma soltanto se siano dedotti elementi concreti, quali qualità e quantità dell’attività svolta, tipo di professionalità coinvolta, durata del demansionamento o successiva collocazione lavorativa. Nel caso esaminato, l’allegazione si fondava essenzialmente sulla durata dell’inattività. La valutazione della sua insufficienza appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione fuori dai limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.
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