L’indennità di incarico come compenso forfettario dello straordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11218 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario, il lavoratore che abbia effettuato un numero di ore superiore a quello corrispondente alla forfetizzazione stabilita ha diritto, per l’eccedenza, ad un compenso maggiorato ove dimostri rigorosamente, e in termini sufficientemente realistici dal punto di vista quantitativo, la relativa prestazione, salvo in ogni caso il prudente apprezzamento del giudice di merito sull’attendibilità e congruenza dei dati forniti. L’interpretazione di una clausola contrattuale, anche ove contenga un’espressione polisensa, va condotta secondo i canoni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., con accertamento della comune intenzione delle parti demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. La mancata previsione espressa della natura di una voce retributiva e il diverso valore attribuito al comportamento delle parti costituiscono quaestio iuris e non un fatto storico decisivo, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia conforme.
Il Fatto
Un lavoratore, impiegato con qualifica di autista, aveva convenuto in giudizio la Confederazione Italiana Agricoltori chiedendo, tra l’altro, la condanna al pagamento della somma di euro 66.915,28 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario e di euro 4.038,50 per indennità di incarico non percepita, oltre accessori. L’adito Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, aveva condannato la società datoriale al pagamento della somma di euro 7.977,84 a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione dei riposi compensativi.
La Corte territoriale, nel confermare il rigetto della domanda relativa allo straordinario, aveva interpretato l’espressione “indennità di incarico”, contenuta nelle comunicazioni datoriali sottoscritte per accettazione dal lavoratore, quale compenso forfettario per il lavoro straordinario svolto. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolando dodici motivi, illustrati da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, scrutinandone la fondatezza alla luce del decisum della sentenza impugnata. Con riferimento ai primi motivi, concernenti la violazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., la Corte ha rilevato come la sentenza impugnata avesse fatto corretta applicazione del criterio letterale, ritenendo l’espressione “in relazione all’incarico di autista” polisensa, in quanto suscettibile di essere intesa sia come remunerazione specifica delle mansioni di autista, sia come compenso onnicomprensivo di tutte le attività, anche quelle svolte in orari più gravosi, connesse alla figura professionale ricoperta.
Quanto al motivo incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, trattandosi di doppia conforme. Ha inoltre precisato che la mancanza di un’espressa precisazione sulla natura dell’indennità e il diverso valore attribuito al comportamento delle parti non costituiscono un fatto storico decisivo, bensì la quaestio iuris sottoposta al giudice di merito.
La Corte ha poi ritenuto inammissibili i motivi concernenti la violazione degli artt. 2099 e 2108 cod. civ. e del Regolamento interno, in quanto non confrontatisi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, non aveva attribuito rilievo all’opinione del datore di lavoro, ma aveva ricostruito la volontà delle parti sulla base delle risultanze istruttorie, valorizzando la deposizione testimoniale, il comportamento del lavoratore e l’importo elevato dell’indennità.
Venendo al merito della forfettizzazione dello straordinario, la Corte ha rammentato il principio, già affermato da Cass. n. 19299/2014, secondo cui il lavoratore che abbia svolto un numero di ore superiore a quello forfetizzato ha diritto al compenso maggiorato per l’eccedenza solo se dimostri rigorosamente la relativa prestazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato che l’indennità di incarico corrisposta nel periodo considerato (circa 100.000,00 euro) era superiore alla somma rivendicata a titolo di straordinario (66.915,28 euro), con conseguente insussistenza di un concreto pregiudizio per il lavoratore.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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